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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27025/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto di competenza tra il GIP e il Tribunale monocratico di Varese sull'individuazione del giudice dell'esecuzione competente a decidere su istanza di estinzione delle pene/ incidente di esecuzione proposto in favore di Giuseppe Guglielmo. Il GIP si era dichiarato incompetente ritenendo competente il Tribunale in base all'esame dei precedenti penali (ultimo provvedimento irrevocabile ritenuto quello del 25/01/2022). Il Tribunale, acquisiti gli atti, ha sollevato conflitto negativo sostenendo che alcune sentenze successive non sono rilevanti ai fini dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.: la sentenza del 01/05/2019 sarebbe non eseguibile per sospensione condizionale; la sentenza del 25/01/2022 riguarderebbe reato poi estinto (17/11/2023); pertanto, a suo avviso, l'ultimo provvedimento eseguibile sarebbe la sentenza del 29/12/2010 e quindi quel giudice dovrebbe essere competente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha affermato il principio che, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza in executivis si determina in base al criterio cronologico previsto dall'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.: è competente il giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima. La Cassazione ha precisato che devono essere considerati tutti i provvedimenti idonei a produrre effetti esecutivi, comprese sentenze con pena sospesa e sentenze che poi abbiano portato all'estinzione del reato, salvo che un provvedimento di proscioglimento non sia del tutto privo di effetti esecutivi. Applicando tale principio al caso concreto, la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni del Tribunale di Varese e ha dichiarato competente il Tribunale di Varese in composizione monocratica, disponendo la trasmissione degli atti a quel giudice.

Norme richiamate

  • art. 665 cod. proc. pen.

    art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    Criterio attributivo della competenza in executivis basato sul parametro cronologico: competente il giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima; rilevano tutti i provvedimenti idonei a produrre effetti esecutivi.

  • art. 32 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la soluzione del conflitto di competenza da devolvere alla Corte di Cassazione; la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto ai sensi di tale articolo.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    art. 28, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamata nella sentenza per chiarire i limiti del suo ambito (prevalenza del giudice del dibattimento sul giudice dell'udienza preliminare) e per spiegare che non si applica automaticamente ai conflitti in materia esecutiva tra GIP e Tribunale.

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Norma richiamata a titolo di esempio sull'interesse esecutivo delle sentenze con pena sospesa (ad es. decisione sulla revoca della sospensione condizionale) che dimostra la rilevanza di tali provvedimenti ai fini dell'esecuzione.

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento alle sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); tali provvedimenti costituiscono titoli che possono essere rilevanti in sede esecutiva e ai fini del computo della competenza.

  • d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313

    art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14/11/2002, n. 313

    Norma sul casellario giudiziale citata per chiarire quando una sentenza (anche di proscioglimento per difetto di imputabilità) deve essere iscritta; la Corte distingue tra iscrizione e idoneità a radicare la competenza esecutiva.

Massime di principio

  • La competenza del giudice dell'esecuzione, in presenza di più provvedimenti esecutivi nei confronti dello stesso soggetto, si determina cronologicamente: competente è il giudice che ha emesso la sentenza/ provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (art. 665, comma 4), anche se la sentenza ultima riguarda titolo diverso o pena sospesa.
  • Vanno considerati tutti i provvedimenti idonei a produrre effetti esecutivi: sentenze di condanna con pena sospesa, sentenze di applicazione della pena, e anche provvedimenti successivi che dichiarino l'estinzione del reato quando contengono statuizioni rilevanti in executivis.
  • Una sentenza di proscioglimento radica competenza solo se genera effetti esecutivi tali da investire il giudice dell'esecuzione (iscrizione nel casellario o statuizioni idonee a incidere sull'esecuzione).
  • La competenza funzionale si consolida al momento della presentazione della domanda (perpetuatio iurisdictionis): il giudice che riceve l'istanza mantiene la competenza nonostante successivi provvedimenti, salvo casi particolari regolati dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • In caso di contrasto tra giudici dell'esecuzione (tribunale vs GIP) circa l'individuazione del giudice competente, è ammesso il conflitto di competenza devolvibile alla Corte di Cassazione (art. 32 cod. proc. pen.).
  • In situazioni simili occorre esaminare l'insieme delle sentenze e provvedimenti relativi all'esecuzione e valutare la loro idoneità a produrre effetti esecutivi prima di escluderli dal computo cronologico per la determinazione della competenza.

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