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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24259/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 21/06/2023 che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado (Tribunale di Torino 27/06/2022). Il ricorrente deduceva sei motivi: 1) carenza e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato di intestazione fittizia e del dolo specifico (art. 512-bis e tentativo ex art. 56), con particolare riguardo ai capi a), d) ed e); 2) vizi di motivazione e violazione di legge sul reato di coltivazione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/90) e sulla qualificazione dell'aggravante dell'art. 80 comma 2; 3) erroneo riconoscimento della recidiva specifica e reiterata e mancato corretto computo; 4) mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis; 5) violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) per aumento della pena su taluni capi in appello; 6) mancata correzione da parte della corte d'appello di un errore del primo giudice nella individuazione dell'aggravante più grave. Le doglianze includevano anche censure sull'istruttoria (intercettazioni, perizia botanica) e sulla mancata considerazione di provvedimenti favorevoli passati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso, ritenendo congrua e non viziata la valutazione dei giudici di merito sulla natura fittizia delle intestazioni (anche alla luce della "doppia conforme" tra primo e secondo grado, delle intercettazioni, delle dichiarazioni dei coimputati, dei pagamenti e dei comportamenti materiali del ricorrente) e sulla responsabilità per la coltivazione di sostanze stupefacenti e l'aggravante ritenuta. Sono state dichiarate inammissibili o infondate le censure generiche o valutative, e confermate le conclusioni sul dolo specifico e sulla recidiva in larga parte. Tuttavia la Cassazione ha accolto il motivo relativo alla violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) nella parte in cui la Corte d'appello ha aumentato gli incrementi per i reati "satellite" dopo aver riqualificato il fatto principale: ha pertanto annullato senza rinvio limitatamente agli aumenti di pena irrogati per i capi indicati (con indicazione della nuova articolazione degli aumenti: 6 mesi per il capo a) con conferma di €3.000 di multa; 3 mesi e €1.000 per il capo d); 7 mesi e €2.000 per il capo e)), mantenendo per il resto la sentenza impugnata. In sintesi: ricorso in gran parte rigettato, ma parziale accoglimento sul profilo del divieto di reformatio in peius e conseguente correzione degli aumenti di pena.

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sul trasferimento fraudolento di valori e intestinal fittizia; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi (anche in forma tentata) alla luce degli atti negoziali, delle condotte e delle intercettazioni; non è necessaria la preventiva adozione di misure di prevenzione perché basta il fondato timore della loro instaurazione

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento al tentativo: la Corte ha ritenuto che atti negoziali idonei e diretti non equivoci (es. affitto con riscatto/preliminare) possano integrare il tentativo di intestazione fittizia

  • art. 73 DPR 309/90

    Disciplina la coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti; la Corte di merito ha valutato le intercettazioni, il canone elevato di locazione e altri elementi per affermare la partecipazione e la consapevolezza del ricorrente, non viziando la qualificazione e la quantificazione ai fini dell'aggravante

  • art. 80 comma 2 DPR 309/90

    Aggravante per produzione/coltivazione su ampia scala; la Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante sulla base di una valutazione prognostica della resa della piantagione, conforme ai criteri giurisprudenziali

  • art. 624 e art. 625 cod. pen.

    Reati contro il patrimonio (furto/rapina o simili) indicati nel procedimento; la Corte d'appello ha confermato in gran parte le valutazioni di merito su questi capi, con esclusione in primo grado del capo c)

  • art. 533 comma 1 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla devoluzione in appello delle questioni: la Cassazione ha sottolineato che questioni non devolute in appello non possono essere riesaminate come nuove in sede di impugnazione

  • art. 12-quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)

    Norma sulle misure di prevenzione patrimoniali e trasferimento fraudolento di valori: la Corte ha richiamato giurisprudenza che ammette la rilevanza di preliminari o atti idonei a trasferire valori per eludere misure, anche se non trascritti

  • art. 619 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato come principio per cui l'eventuale infondatezza delle argomentazioni giuridiche delle parti non costituisce automaticamente vizio di legittimità se sono infondate; utilizzato per precisare il sindacato di legittimità

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Censura per motivazione: la Cassazione ricorda che il vizio deve essere di una certa rilevanza (manifest à-cot) per dar luogo ad annullamento; omissioni minori non sono decisive

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di valutazione delle circostanze per il trattamento sanzionatorio: richiamata nella discussione sulle attenuanti e sull'art. 62-bis

  • art. 597 commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    Principio del divieto di reformatio in peius: la Cassazione ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui la Corte d'appello, pur riqualificando il fatto in termini di minore gravità, ha poi aumentato gli incrementi per reati satellite, violando il divieto e rendendo necessaria la correzione degli aumenti

  • art. 620 lett. I) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la rinnovata indicazione della misura degli aumenti di pena da applicare dopo la correzione disposta dalla Cassazione

  • art. 445 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'estinzione della pena per effetto di provvedimenti (es. esito positivo di affidamento in prova) allegati dal ricorrente; la Cassazione ha considerato tali deduzioni non decisive nel quadro valutato

  • art. 336 cod. pen.

    Reato menzionato fra i precedenti di cui si discuteva l'effetto sulla recidiva; la Corte ha ritenuto valutati correttamente i precedenti nel loro complesso

Massime di principio

  • La Corte d'appello e la Cassazione esaminano principalmente le questioni effettivamente devolute in grado di appello: doglianze non sollevate in appello non possono poi essere trasformate in nuovi argomenti decisivi in Cassazione
  • Quando le motivazioni di primo e secondo grado sono conformi ("doppia conforme"), la Cassazione valuta la motivazione nel suo complesso e richiede vizi di peso (manifestà illiceità o illogicità macroscopica) per annullare
  • Il tentativo di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis anche ex art. 56) può essere integrato da atti negoziali formalmente validi (preliminare, affitto con riscatto) se risultano idonei e diretti in modo non equivoco all'intestazione fittizia
  • Per l'accertamento del dolo specifico in materia di intestazione fittizia è lecito valorizzare un insieme di indici (pagamenti, uso effettivo dei beni, ruoli di prestanome, intercettazioni, dichiarazioni dei terzi) in una valutazione globale di merito
  • In tema di intercettazioni, l'interpretazione del loro contenuto rimane prevalentemente questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o irragionevolezza
  • Le valutazioni tecniche e prognostiche (es. resa di una piantagione ai fini dell'aggravante) costituiscono valutazioni tecniche/di merito che la Cassazione sindaca con rigore limitato: servono vizi macroscopici per ribaltarle
  • Le censure generiche e prive di specifica argomentazione sono inammissibili: è necessario indicare puntualmente come e perché la motivazione sarebbe contraddittoria o illogica
  • Il divieto di reformatio in peius vieta al giudice d'appello di peggiorare la posizione del ricorrente rispetto a quanto comminato in primo grado; se verificata, la Cassazione corregge le statuizioni aggravanti/di aumento disposte in appello
  • Per la qualificazione della recidiva (specifica, reiterata) occorre una valutazione complessiva dei precedenti e della loro attinenza al reato nuovo: la semplice lontananza temporale non esclude automaticamente l'applicazione se altri elementi denotano perdurante inclinazione

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