Cassazione Civile, Ordinanza n. 24922/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per cassazione proposto dal contribuente contro la sentenza della commissione tributaria regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dalla legge n. 197/2022 e ha depositato un atto con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La Corte ha quindi verificato gli effetti processuali di tale rinuncia: richiamando l’art. 390 c.p.c., applicabile alla rinuncia agevolata per il rinvio operato dall’art. 1, comma 217, della legge n. 197/2022, ha rilevato che l’atto di rinuncia non risultava idoneo a determinare l’estinzione del processo in difetto dei requisiti di notificazione/comunicazione alle parti costituite; tuttavia ha ritenuto che esso manifestasse comunque il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente. La questione affrontata riguarda anche le spese di lite e la non debenza del c.d. doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta per rinuncia collegata alla definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la rinuncia depositata dal ricorrente, pur non perfezionando l’estinzione del processo per mancato rispetto delle forme previste dall’art. 390 c.p.c., ha reso evidente il venir meno dell’interesse alla decisione. Ha disposto la compensazione integrale delle spese in considerazione dell’adesione alla definizione agevolata. Ha inoltre escluso l’obbligo di versare il doppio contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta e non di rinuncia nei termini rilevanti per l’applicazione della specifica disciplina sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 1, commi 213-218, L. n. 197/2022
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione è stata considerata la base normativa della rinuncia al ricorso e il comma 217 consente l’applicazione, in quanto compatibile, dell’art. 390 c.p.c.
art. 1, comma 217, L. n. 197/2022
La rinuncia agevolata al ricorso per cassazione è soggetta, per quanto compatibile, alle disposizioni dell’art. 390 c.p.c.
art. 390 c.p.c.
L’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; in difetto, la rinuncia non estingue il processo ma è indice del venir meno dell’interesse al ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché la Corte ha escluso i presupposti in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta conseguente alla rinuncia per definizione agevolata.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando non sia effettuata nelle forme previste dall’art. 390 c.p.c., non determina l’estinzione del processo ma può comunque rendere il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- Quando la rinuncia al ricorso è collegata a una definizione agevolata prevista dalla legge speciale, occorre verificare la compatibilità e il rispetto delle formalità processuali richiamate dalla disciplina generale sulla rinuncia.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per effetto della rinuncia collegata alla definizione agevolata, le spese possono essere compensate integralmente in considerazione della vicenda estintiva sostanziale e dell’adesione del contribuente alla procedura agevolata.
- Il c.d. doppio contributo unificato non è automaticamente dovuto in ogni ipotesi di rinuncia: occorre distinguere tra rinuncia processualmente perfezionata e inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
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