Sentenza n. 12824/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del GSE di ammissione alla prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0 per carenza documentale
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il GSE aveva rigettato la domanda di prenotazione del credito d’imposta Transizione 5.0, di importo pari a euro 1.269.649,37, presentata ai sensi dell’art. 38 del d.l. 19/2024. La ricorrente sosteneva che la mancata produzione della documentazione fosse dovuta esclusivamente a circostanze imputabili al GSE, in particolare al malfunzionamento della piattaforma informatica e a un difetto di partecipazione procedimentale. Aveva inoltre chiesto l’accertamento del diritto all’accoglimento della domanda. Nel corso del giudizio il GSE ha rivalutato positivamente la documentazione e, con provvedimento del 19 maggio 2026, ha riconosciuto la prenotazione del credito d’imposta per l’intero importo richiesto. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione del sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese, e il GSE ha aderito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il provvedimento sopravvenuto del GSE aveva integralmente soddisfatto l’interesse azionato, riconoscendo la prenotazione del credito d’imposta nell’importo esattamente corrispondente a quello richiesto. Il Collegio ha distinto la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando l’operato successivo dell’amministrazione è integralmente satisfattivo, mentre la seconda presuppone che l’interesse non sia stato completamente soddisfatto e richieda una nuova valutazione del rapporto amministrativo. In ragione della concorde richiesta delle parti, le spese di lite sono state integralmente compensate, senza necessità di procedere alla valutazione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
art. 38 d.l. 19/2024
La disposizione è richiamata quale base normativa del credito d’imposta Transizione 5.0 e della domanda di prenotazione oggetto della controversia.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, un nuovo provvedimento dell’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere perché presuppone che il nuovo provvedimento non abbia soddisfatto integralmente il ricorrente e renda necessaria una nuova valutazione dell’assetto del rapporto amministrativo.
- Quando l’amministrazione adotta nel corso del giudizio un provvedimento integralmente satisfattivo della pretesa azionata, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere, anziché decidere nel merito l’impugnazione dell’atto originario.
- La concorde richiesta delle parti di compensare le spese esclude la necessità di procedere alla valutazione della soccombenza virtuale.
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