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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30571/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che, accogliendo l'appello del Pubblico ministero, aveva disposto la custodia cautelare in carcere ex art. 416-bis (retta di associazione mafiosa) ritenendo Trambarulo "reggente pro tempore" del clan Mallardo. Il ricorso deduce: (i) l'appello del P.M. sarebbe inammissibile perché non avrebbe superato i rilievi del G.I.P. che aveva ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori generiche e non circostanziate cronologicamente; (ii) la motivazione sarebbe apparente, illogica e contraddittoria, non chiarendo i periodi in cui Trambarulo avrebbe svolto il ruolo di reggente e facendo riferimento a dichiarazioni non coerenti (conoscenza di Francesco Vitiello e non di Luigi Vitiello). Il ricorrente sottolinea poi precedenti sentenze e condanne che collocano la sua attività in contesti diversi (clan Licciardi) e l'esiguo numero di interventi pubblici come prova dell'assenza di ruolo verticistico stabile nel clan Mallardo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'inammissibilità dell'appello del P.M., spiegando che il richiamo agli elementi probatori e la richiesta di rivalutazione cronologica erano legittimi nella fase cautelare in sede di merito. La Corte ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto e sulle intercettazioni: la Suprema Corte può intervenire solo per manifesta illogicità, travisamento della prova o difformità decisiva. Nel caso di specie il Tribunale del riesame ha compiuto una motivazione coerente, fondando la decisione su numerose dichiarazioni di collaboratori e riscontri intercettivi, nonché sulla sentenza definitiva per usura ed estorsione aggravata riferita al ricorrente. Pertanto la misura cautelare è stata ritenuta adeguatamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma di riferimento per l'applicazione della misura cautelare in carcere decisa dal Tribunale del riesame su ricorso del Pubblico ministero.

  • art. 416-bis cod. pen. (secondo comma)

    Delitto contestato: associazione di tipo mafioso con funzioni direttive; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (collaboratori, intercettazioni, precedente condanna) potessero sorreggere la contestazione di ruolo verticistico.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Principio richiamato secondo cui, quando gli elementi sono indiziari, devono essere gravi, precisi e concordanti; la Corte ha ritenuto che nel caso fosse rispettato tale requisito.

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Limiti delle censure in Cassazione: il ricorso in tema di misure cautelari è ammissibile per violazione di norme di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha ritenuto la censura difensiva riconducibile a una diversa valutazione dei fatti, non a motivo di legittimità fondato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n.137 (convertito)

    Richiamato per la procedura a trattazione scritta in Cassazione, in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti; il procedimento si è svolto per iscritto.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n.150 e modifiche (decreto-legge 30/12/2023, n.215)

    Richiamato per la rilevanza delle modifiche procedurali che rendono applicabile la disciplina della trattazione scritta; i richiami normativi giustificano la modalità di trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi di fatto: sono ammesse impugnazioni solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni, soprattutto se provenienti da soggetti intranei o coerenti tra loro, possono costituire prova diretta ai fini di reati associativi di tipo mafioso e sorreggere la gravità indiziaria purché gli elementi siano gravi, precisi e concordanti.
  • L'appello del Pubblico ministero volto a ottenere una rivalutazione degli elementi probatori in sede di merito è ammissibile; la sua ammissibilità non può essere censurata in Cassazione come mera questione di ricostruzione fattuale salvo profili di illegittimità formale o manifesta illogicità.
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica, contraddittoria o che vi sia stato travisamento della prova; mere interpretazioni alternative dei fatti non sono sufficienti.
  • La presenza di precedenti condanne o sentenze passate in giudicato può concorrere a rafforzare la valutazione della gravità indiziaria se coerente con altri elementi probatori.

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