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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25623/2026 del 21/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione tributaria)

La controversia

La controversia riguarda un atto di pignoramento presso terzi notificato nel 2017 per la riscossione di euro 168.894,78, relativi a crediti IRPEF, IVA e IRAP, oltre accessori, portati da cartelle riferite a redditi derivanti da una società in accomandita semplice fallita della quale il contribuente era socio. Nel 2017 era stata notificata anche un’intimazione di pagamento, rimasta non impugnata. La Commissione tributaria provinciale di Terni aveva accolto il ricorso contro il pignoramento per asserita irregolarità della notifica via PEC e prescrizione; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria, con sentenza n. 130/2/2020 depositata il 27 ottobre 2020, aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo inammissibili le contestazioni sulle cartelle e sui crediti perché l’intimazione notificata il 14 novembre 2017 non era stata tempestivamente impugnata e il credito si era consolidato. Il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) prescrizione quinquennale dei crediti tributari e violazione degli artt. 17 e 25 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 24 Cost.; 2) omessa notifica delle cartelle, asseritamente inviate nel 2013 a un indirizzo diverso dalla residenza, e conseguente illegittimità delle sanzioni per mancanza di dolo o colpa e per errori di quantificazione; 3) inesistenza del debito tributario personale, sostenendo di essere socio accomandante non amministratore e invocando gli artt. 2313 e 2314 c.c.; 4) omessa pronuncia sul dedotto difetto di legittimazione passiva, in violazione dell’art. 112 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava una ratio portante della sentenza, essendo la statuizione sulla prescrizione qualificata come obiter dictum; è stato comunque ritenuto manifestamente infondato, poiché per i crediti IRPEF, IRAP e IVA opera il termine ordinario decennale, non quello quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la specifica contestazione relativa all’assenza di dolo o colpa e alla trasmissibilità soggettiva delle sanzioni non risultava ritualmente introdotta nei gradi di merito, né il ricorso dimostrava il contrario. Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili: non censuravano specificamente la ratio secondo cui la mancata impugnazione dell’intimazione, ritualmente notificata il 14 novembre 2017, aveva consolidato il credito e precluso la contestazione, nella successiva fase di riscossione, sia delle cartelle sia della responsabilità del contribuente per i debiti sociali. La Corte ha condannato il ricorrente a rifondere le spese, liquidate in euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2946 c.c.

    L’interpretazione della Cassazione (Cass. sez. 5, n. 33213 del 29/11/2023; Cass., sez. 6 - 5, 26/06/2020, n. 12740; Cass., sez. 6 - 5, n. 11/12/2019, 32308; Cass., sez. 6 - 5, 15/04/2019, n. 10547) è nel senso che la prescrizione del credito erariale per la riscossione dei tributi Irpef, Irap e IVA oggetto delle cartelle spira nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 cod. civ.

    In assenza di un termine più breve specificamente previsto, i crediti erariali per IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono nel termine ordinario decennale.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo e unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi.

    La prescrizione quinquennale prevista per le prestazioni periodiche non si applica ai crediti per i tributi indicati, perché ciascuna obbligazione tributaria è autonoma e unitaria e dipende da una nuova valutazione dei presupposti impositivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura, generica nella sua formulazione, va innanzitutto qualificata come afferente alla violazione di legge di cui all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., ma, in disparte dalla sua tecnica di formulazione, è inammissibile perché il giudice di appello in punto di prescrizione afferma espressamente trattarsi di un obiter dictum, rispetto alla statuizione di inammissibilità dell’impugnazione delle cartelle.

    Il motivo di ricorso per cassazione deve individuare una violazione di legge e confrontarsi con una ragione decisoria effettiva; è inammissibile la censura che investe un obiter dictum anziché una ratio portante.

  • art. 112 c.p.c.

    Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, lamentando che il giudice non si sarebbe pronunciato sul proprio eccepito difetto di legittimazione passiva.

    La sentenza descrive la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non enuncia una regola interpretativa autonoma su tale disposizione; la censura è comunque dichiarata inammissibile perché non si confronta con la ratio della definitività del credito.

  • art. 2313 c.c.

    Il ricorrente non si confronta con la ratio svolta dal giudice di appello, il quale ha espressamente stabilito come l’omessa impugnazione dell’intimazione di pagamento notificata in data 14.11.2017 al ricorrente a mezzo PEC ha avuto l’effetto di consolidare definitivamente il credito erariale, e il punto non è stato da lui impugnato.

    La Corte non decide nel merito l’applicabilità della disciplina della responsabilità del socio accomandante: la questione resta preclusa perché non è stata tempestivamente contestata l’intimazione che ha consolidato il credito.

  • art. 2314 c.c.

    La Corte non decide nel merito l’applicabilità della disciplina della responsabilità del socio accomandante: la questione resta preclusa perché non è stata tempestivamente contestata l’intimazione che ha consolidato il credito.

    La disciplina invocata sulla posizione del socio accomandante non è scrutinabile quando il credito si è consolidato per mancata tempestiva impugnazione dell’intimazione; la Corte non afferma una regola sostanziale autonoma sull’articolo.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • I crediti erariali per IRPEF, IRAP e IVA si prescrivono nel termine ordinario decennale quando non sia previsto un termine più breve. Non si applica il termine quinquennale previsto per le prestazioni periodiche, poiché l’obbligazione tributaria è autonoma e unitaria e ciascun periodo d’imposta comporta una nuova valutazione dei presupposti impositivi.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura un’affermazione qualificata come obiter dictum e non investe la ratio decidendi idonea, da sola, a sorreggere la decisione.
  • La mancata tempestiva impugnazione dell’intimazione di pagamento ritualmente notificata consolida il credito e preclude, nella successiva fase di riscossione, le contestazioni concernenti le cartelle presupposte e l’esistenza o imputabilità del debito, quando tali questioni avrebbero dovuto essere sollevate impugnando l’intimazione.
  • Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con una ratio autonoma della sentenza che, restando non censurata, è sufficiente a mantenerla ferma.
  • È inammissibile la deduzione in cassazione di una questione nuova che non risulti ritualmente introdotta nei gradi di merito, qualora il ricorrente non dimostri che essa sia stata tempestivamente sottoposta ai giudici precedenti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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