Cassazione Penale, Ordinanza n. 03415/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato per il reato di illecita detenzione di cocaina dal G.i.p. del Tribunale di Lanciano e con sentenza di condanna confermata in appello dalla Corte d'Appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del 28/11/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso è stato presentato il 17/04/2025, quindi oltre il termine di impugnazione che, secondo la Corte, era scaduto il 24/03/2025. Il ricorrente non risulta aver tempestivamente beneficiato dell'aumento del termine di quindici giorni previsto per l'ipotesi di giudizio 'in assenza', aumento che la Corte ritiene comunque non applicabile poiché l'appello era stato trattato con rito cartolare/camerale non partecipato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Ha ritenuto che, in base al combinato disposto degli artt. 544, comma 3, e 585, comma 2, lett. c), c.p.p., il termine per proporre impugnazione fosse spirato il 24/03/2025, mentre il ricorso è stato depositato solo il 17/04/2025. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'aumento di cui all'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., osservando che il giudizio di appello era stato trattato con rito cartolare e richiamando un precedente conforme. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il termine per impugnare decorre dal rispetto del termine fissato per il deposito della motivazione, con conseguente individuazione del dies a quo e del termine finale per proporre ricorso.
art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.
Per il ricorso per cassazione è previsto un termine di quarantacinque giorni, applicato nel caso concreto per stabilire la tardività dell'impugnazione.
L'aumento di quindici giorni del termine per impugnare è stato ritenuto non applicabile nel caso di appello trattato con rito cartolare/camerale non partecipato, in assenza di tempestiva istanza di partecipazione.
La mancata tempestiva istanza di partecipazione nel procedimento camerale non partecipato impedisce di considerare l'appellante come giudicato in assenza ai fini del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando risulta proposto oltre il termine di legge calcolato sulla base della data di deposito della motivazione e delle regole ordinarie di decorrenza del termine per impugnare.
- Nel giudizio di appello trattato con procedimento camerale non partecipato o rito cartolare, l'imputato non beneficia automaticamente dell'aumento di quindici giorni del termine per il ricorso per cassazione se non ha formulato tempestiva istanza di partecipazione.
- La verifica preliminare della tempestività dell'impugnazione assorbe ogni ulteriore esame dei motivi di ricorso, poiché la tardività comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende secondo la disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03362/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03365/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03367/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03368/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03370/2026 del 28/01/2026
- ordinanza_penale · 28 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 03378/2026 del 28/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →