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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19745/2022 del 20/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso in relazione al conferimento di partecipazioni societarie in un trust denominato "Argo", istituito in precedenza e con beneficiari finali individuati nel coniuge e nei discendenti del disponente. L'Amministrazione aveva richiesto maggiori imposte di donazione, ipotecaria e catastale ritenendo l'atto riconducibile alla costituzione di un vincolo di destinazione tassabile ai sensi dell'art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262 del 2006. Il notaio ricorrente ha impugnato la decisione della CTR che aveva confermato la tassazione, deducendo: 1) violazione della disciplina istitutiva dell'imposta e dei principi di capacità contributiva ed eguaglianza, sostenendo che il trust, specie se con beneficiari finali predeterminati, non realizza alcun arricchimento attuale e quindi non può essere tassato proporzionalmente; 2) violazione della Convenzione dell'Aja e della L. n. 364 del 1989, perché l'atto tassato era il trasferimento al trustee e non un atto costitutivo di vincolo di destinazione, e il trust avrebbe natura di negozio gestorio e non destinatorio; 3) difetto di legittimazione passiva del notaio per l'imposta complementare, ritenendo la sua responsabilità limitata all'imposta principale; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo a base imponibile, aliquota e franchigie.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'atto di dotazione del trust e il conferimento dei beni al trustee siano fiscalmente neutri in quanto non determinano, di per sé, un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza né un incremento patrimoniale in capo al trustee o ai beneficiari finali in quel momento. Ha affermato che l'imposta sulle successioni e donazioni, introdotta dall'art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, richiede un effettivo indice di capacità contributiva e che, nel caso del trust, il presupposto impositivo si realizza soltanto all'eventuale trasferimento finale dei beni ai beneficiari. Conseguentemente, il conferimento al trustee non è soggetto a imposta proporzionale, ma alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., accogliendo l'originario ricorso del professionista. Le spese sono state compensate integralmente in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 47, 49, d.l. n. 262 del 2006

    reintroduce l'imposta sulle successioni e donazioni anche sulla costituzione di vincoli di destinazione, ma il presupposto resta ancorato a un effettivo trasferimento di ricchezza e a una capacità contributiva attuale

  • art. 53 Cost.

    impone che il tributo sia collegato a un effettivo indice di ricchezza, sicché gli atti meramente strumentali e neutri non sono assoggettabili a imposizione proporzionale

  • art. 23 Cost.

    richiamato per la lettura costituzionalmente orientata della disciplina tributaria

  • L. n. 364 del 1989

    ratifica della Convenzione dell'Aja sul trust; definisce il trust come rapporto giuridico istituito dal disponente con beni sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato

  • art. 2 della Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985

    il trust è un rapporto giuridico con segregazione patrimoniale e controllo del trustee sui beni destinati a un fine o a un beneficiario

  • art. 2645-ter c.c.

    gli atti di destinazione e, più in generale, gli atti di costituzione di patrimoni vincolati ad uno scopo rientrano nel concetto di vincoli di destinazione

  • art. 2740 c.c.

    la segregazione patrimoniale del trust costituisce una deroga alla regola della responsabilità patrimoniale generale

  • art. 1 d.lgs. n. 346 del 1990

    richiamato come base per individuare il presupposto del tributo, inteso come reale trasferimento di beni o diritti e reale arricchimento dei beneficiari

  • art. 1 d.lgs. n. 347 del 1990

    le formalità nei pubblici registri sono soggette a imposta ipotecaria secondo la disciplina del decreto

  • art. 4 d.lgs. n. 347 del 1990

    gli atti o le sentenze che non importano trasferimento di proprietà né costituzione o trasferimento di diritti reali sono soggetti a imposta fissa

  • art. 10 d.lgs. n. 347 del 1990

    le volture catastali relative ad atti che non importano trasferimento di beni immobili o diritti reali sono dovute in misura fissa

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 42 d.P.R. n. 131 del 1986

    invocato dal ricorrente sul profilo della legittimazione passiva del notaio in relazione all'imposta complementare

  • L. n. 212 del 2000, artt. 2 e 4

    richiamati a sostegno della censura di violazione dei principi dello Statuto del contribuente

Massime di principio

  • Nel sistema dell'imposta sulle successioni e donazioni, la mera costituzione di un vincolo di destinazione o il conferimento di beni in trust non è di per sé sufficiente a integrare il presupposto impositivo in misura proporzionale: occorre un effettivo trasferimento di ricchezza idoneo a esprimere capacità contributiva.
  • Il trust, in quanto struttura caratterizzata da segregazione patrimoniale e attribuzione strumentale dei beni al trustee, è fiscalmente neutro nella fase di dotazione quando non vi sia ancora un attribuzione definitiva e stabile in favore di un soggetto arricchito.
  • Ai fini dell'imposta proporzionale, il rilievo fiscale si sposta al momento dell'eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari, quando si realizza il trasferimento patrimoniale effettivo.
  • Le imposte ipotecaria e catastale, quando l'atto soggetto a trascrizione o voltura non produce un effetto traslativo reale e stabile, si applicano in misura fissa.
  • La qualificazione fiscale di un atto non può prescindere dalla sua funzione economico-giuridica concreta: atti meramente gestori o strumentali non equivalgono, per ciò solo, a trasferimenti imponibili.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

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