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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 17200/2020 del 17/08/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la pronuncia della Corte d'Appello di Roma che, riformando il primo grado, ha riconosciuto ad Alessandro Tartaglia Polcini il diritto all'assunzione presso Alitalia CAI Spa a decorrere dal 13 gennaio 2009, in applicazione dell'accordo sindacale del 31 ottobre 2008 che stabiliva i criteri di assunzione dei lavoratori provenienti da Alitalia in amministrazione straordinaria. La Corte d'Appello ha ritenuto che CAI non avesse dimostrato l'iter selettivo adottato e ha qualificato l'accordo come contratto a favore di terzi, condannando CAI al pagamento delle differenze retributive (compresi gli importi dovuti per il periodo di CIGS e, successivamente, la retribuzione piena) oltre agli accessori. CAI ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) errata qualificazione dell'accordo come contratto a favore di terzi (violazione artt. 1362 e 1363 c.c.); 2) errata ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c. e art. 414 c.p.c.); 3) omessa/insufficiente motivazione circa la richiesta volontaria di CIGS (art. 360 n.5 c.p.c.); 4) illegittima efficacia costitutiva della pronuncia (art. 2932 c.c. e artt. 282 e 102 c.p.c.). La Corte di Cassazione ha rigettato tutte le doglianze ritenendo che le contestazioni attengono a valutazioni di merito soggette al sindacato limitato in cassazione e che la sentenza d'appello non abbia avuto natura costitutiva ma meramente accertativa con condanna al risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di CAI Spa. È stata quindi confermata la sentenza della Corte d'Appello che riconosceva il diritto all'assunzione di Tartaglia Polcini dal 13 gennaio 2009 e condannava CAI al pagamento delle differenze retributive dovute (periodo CIGS e retribuzione piena successiva) oltre agli accessori ex art. 429 c.p.c. La Cassazione ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in euro 5.000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%) e ha rilevato l'applicabilità delle norme relative al contributo unificato (art. 13 d.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche).

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in rapporto all'interpretazione del contratto; la Corte ha ribadito che l'interpretazione degli atti negoziali è rimessa al giudice di merito e che il sindacato della Cassazione su valutazioni ermeneutiche è limitato.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato congiuntamente all'art. 1362 c.c.; utilizzato dalla ricorrente per censurare l'interpretazione dell'accordo sindacale, ma la Corte ha ritenuto la valutazione di merito plausibile e immune da vizio di diritto.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Fondamento giuridico del ricorso per cassazione: la Corte ha applicato i limiti del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto e interpretazione negoziale, confermando che la Cassazione verifica solo il rispetto dei canoni legali di interpretazione e la coerenza della motivazione.

  • art. 414 c.p.c.

    Evocato dalla ricorrente in ordine agli oneri istruttori; la Corte ha ritenuto che la critica attenga alla valutazione delle prove di merito e non a un errato trasferimento dell'onere della prova.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova: la Corte ha precisato che la censura su come il giudice abbia valutato le prove proposte non è sindacabile in cassazione salvo che vi sia errore nell'assegnazione dell'onere probatorio, non dedotto correttamente dalla ricorrente.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Invocato dalla ricorrente per insufficiente motivazione; la Corte ha rilevato che, ai sensi del novellato comma n.5, la censura di insufficiente motivazione è sottoposta a limiti stringenti e richiede il rispetto dei criteri indicati dalle Sezioni Unite, che la ricorrente non ha rispettato.

  • art. 2932 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'argomento che la sentenza avrebbe creato direttamente il rapporto contrattuale; la Corte ha chiarito che la decisione non ha effetto costitutivo ai sensi di tale norma ma accerta il diritto all'assunzione e condanna al risarcimento.

  • art. 282 c.p.c.

    Richiamato in connessione alla contestazione sull'effetto della pronuncia; la Corte lo ha considerato nel contesto processuale ma ha escluso la natura costitutiva della sentenza impugnata.

  • art. 102 c.p.c.

    Citato dalla ricorrente nell'ambito della stessa doglianza sulla natura del provvedimento; la Corte non ha ravvisato nel dispositivo alcun effetto costitutivo riferibile a tale disposizione.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato in relazione agli 'accessori' della condanna risarcitoria: la sentenza d'appello aveva condannato CAI al pagamento delle somme dovute oltre accessori ex art. 429 c.p.c., e la Cassazione ha confermato tale statuizione.

  • art. 13 co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002

    Norma procedurale sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale pagamento dell'ulteriore importo a carico della ricorrente.

  • art. 1 co. 17 L. n. 228/2012

    Richiamata come modifica al d.P.R. n. 115/2002; utilizzata per concludere sull'applicabilità delle norme sul contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione degli accordi collettivi o negoziali è essenzialmente questione di merito riservata al giudice di merito: in Cassazione il sindacato è limitato ai vizi di diritto e alla verifica della coerenza logica della motivazione.
  • Se un accordo sindacale individua criteri di assunzione, la qualificazione come contratto a favore di terzi può legittimare la domanda del singolo lavoratore quando il beneficiario dimostri la violazione dell'obbligo previsto dall'accordo e la controparte non provi l'osservanza dei criteri.
  • La censura sull'onere della prova in cassazione è ammissibile solo se si dimostra che il giudice ha errato nell'assegnazione dell'onere probatorio; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.
  • La richiesta volontaria di CIGS (o analoghi istituti) non esclude automaticamente il diritto alla successiva assunzione prevista da accordi collettivi, se da tali accordi risultano criteri che garantiscono diritti anche ai soggetti in CIGS e la società non prova il rispetto dei criteri.
  • Una sentenza che accerta il diritto all'assunzione e condanna al risarcimento non necessariamente ha natura 'costitutiva' del rapporto: il giudice può limitarsi ad accertare il diritto e a disporre un risarcimento per la violazione dell'obbligo.
  • Le doglianze generiche o che si risolvono nella mera proposta di un'interpretazione alternativa dell'atto negoziale sono generalmente inammissibili in sede di legittimità; è necessario indicare con precisione il vizio logico o giuridico della motivazione impugnata.
  • In tema di condanna, devono essere valutati anche gli oneri procedurali quali spese e contributo unificato: la Corte può confermare condanne alle spese e rilevare l'obbligo di pagamento del contributo nelle forme previste dalla normativa.

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