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Sentenza

Sentenza n. 4164/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 15 marzo 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 10 marzo 2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; 2) del decreto di esclusione del 3 aprile 2023 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. Brignacca Alessandro; 3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui é stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni; 5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria; 6) del decreto ministeriale 1° febbraio 2019, n. 23, con il quale é stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche; 7) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento; 8) del verbale n. 4 del 15 marzo 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 del 1° marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 2 della prova di capacità operativa; 9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 15 marzo 2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco; 10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni; 11) della rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche; 12) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all'art. 8 (accertamento dell'idoneità); 13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; 14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco; 15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche; 16) del bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018; 17) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019; 18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; 19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”; 20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C; 21) del sistema di misurazione dei tempi relativo il cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova; 22) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria; 23) del posizionamento della piastra di “tocco” di arrivo al di fuori dello specchio dell'acqua, laddove fa cadere in errore il candidato che – nella sua prossimità- non vede il cronometro; 24) del posizionamento del cronometro posto a 50 metri dalla partenza rispetto all'arrivo posto a 25 metri, laddove fa cadere in errore il candidato che non riesce a vederlo durante l'esecuzione della prova; 25) delle dimensioni della piscina non conformi agli standard nazionali, non regolamentante nel bando di concorso, avendo una profondità di 5.30 metri alla partenza, facendo cadere in panico il candidato che deve effettuare una rapida salita dall'acqua (non valutata preventivamente) per poi procedere con il percorso natatorio; 26) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa; 27) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale; e per l’adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria; nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202307306

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per mancato superamento del modulo di acquaticità della prova di capacità operativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità, il decreto di esclusione, gli atti della procedura selettiva, le disposizioni del bando e il sistema di svolgimento della prova di capacità operativa, chiedendo anche il riesame o l'ammissione con riserva alle successive fasi e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Ha sostenuto di avere completato il percorso natatorio dopo la riemersione dalla fase di apnea e che il mancato superamento fosse dipeso dall'azzeramento del cronometro, dall'assenza di una corretta misurazione del tempo, da irregolarità del campo di prova, dall'inadeguatezza del sistema di cronometraggio e dall'eccessiva profondità della piscina. Ha inoltre dedotto la mancata verifica di un possibile malore o infortunio imprevedibile durante la prova, nonché violazione del bando e dell'allegato C, degli artt. 3 e 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, errore di fatto, illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, mancanza di trasparenza e violazione del principio di tassatività delle clausole escludenti.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Dalla lettura congiunta del verbale e della scheda di valutazione, sottoscritta dal candidato senza riserve e non contestata con querela di falso, risultava che il ricorrente non aveva completato il percorso dopo la riemersione dalla fase di apnea. La ricostruzione era stata confermata dal Presidente della Commissione, il quale aveva riferito che il candidato si trovava in difficoltà e aveva avuto bisogno dell'assistenza dei sommozzatori. Il ricorrente non aveva fornito alcun principio di prova della diversa ricostruzione dei fatti né dell'esistenza di un infortunio imprevedibile, e non aveva dichiarato tale circostanza durante la prova. Erano quindi infondate le censure relative alla mancata indicazione del tempo e al malfunzionamento o all'inadeguatezza del cronometraggio, poiché la prova non era stata portata a termine e non vi era un tempo finale da registrare. La Commissione poteva limitarsi a verbalizzare il mancato completamento del percorso, dovendo aggiungere eventuali dichiarazioni del candidato solo se rese in sede concorsuale. Sono state respinte anche le doglianze sulla profondità della piscina: l'allegato C non prescriveva specifiche dimensioni o profondità e, considerati i compiti dei vigili del fuoco e la funzione selettiva della prova, tale caratteristica non costituiva un ostacolo irragionevole. Le domande cautelari erano già state respinte in precedenza. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 d.m. 14 novembre 2018, n. 238

    Il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento.

    La disposizione legittima l'esclusione quando il candidato non porta a termine la prova prevista dal bando.

  • Allegato C al d.m. 14 novembre 2018, n. 238

    L'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso.

    L'interruzione o il mancato completamento di una parte del modulo determina il mancato superamento della prova, senza necessità di accertare un tempo finale.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Le censure di difetto di motivazione sono state respinte perché gli atti di gara e la nota del Presidente della Commissione consentivano di individuare la ragione del giudizio di non idoneità nel mancato completamento del percorso.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria, proposta unitamente all'impugnazione, è stata respinta in conseguenza dell'infondatezza delle censure contro l'esclusione.

Massime di principio

  • In una prova selettiva strutturata in moduli, quando il bando stabilisce che l'interruzione o il mancato completamento di una parte comporta il mancato superamento del modulo e della prova complessiva, l'amministrazione può escludere il candidato sulla base dell'accertato mancato completamento, senza dover procedere alla misurazione di un tempo finale inesistente.
  • Il verbale della commissione e la scheda di valutazione sottoscritta dal candidato senza riserve costituiscono elementi probatori rilevanti sulla dinamica della prova; una ricostruzione alternativa dei fatti richiede almeno un principio di prova e non può fondarsi su mere allegazioni contraddittorie.
  • Quando il candidato interrompe una prova fisica senza riferire in sede concorsuale di avere subito un malore o un infortunio, la commissione non è tenuta a svolgere d'ufficio specifici accertamenti su una causa imprevedibile del mancato completamento, salvo che emergano elementi concreti in tal senso.
  • La commissione può limitarsi a verbalizzare che il candidato non ha completato il percorso previsto; l'obbligo di riportare ulteriori ragioni sorge in relazione alle dichiarazioni rese dal candidato durante o immediatamente dopo la prova.
  • L'assenza nel bando di prescrizioni specifiche sulle dimensioni o sulla profondità della piscina non determina, di per sé, l'illegittimità della prova, se le caratteristiche del campo sono coerenti con la funzione di verificare l'idoneità concreta allo svolgimento dei compiti propri del vigile del fuoco.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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