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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15624/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione tra più condanne proclamate in quattro sentenze (resistenza a P.U. del 11/06/2018; tentato furto, tentata rapina, lesioni, danneggiamento aggravato del 10/01/2020; rapina aggravata del 28/10/2020; danneggiamento seguito da incendio e resistenza a P.U. del 16/11/2022) invocando il vincolo di cui all'art. 81 c.2 c.p. Contestualmente ha dedotto la violazione delle norme procedurali per nullità dell'udienza dinnanzi al giudice dell'esecuzione (art. 666 c.4 e art.127 c.3 c.p.p.), sostenendo di non essere stato autorizzato a partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza nonostante avesse tempestivamente richiesto la partecipazione (istanze ai sensi dell'art.123 c.p.p.), e che ciò avrebbe comportato nullità del provvedimento.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione e ha respinto le censure procedurali. Sul profilo processuale (art. 666 c.4 c.p.p.) ha ritenuto che il ricorrente avesse chiesto la "partecipazione" mediante collegamento a distanza ma non la specifica audizione prevista dall'art. 666 c.4; pertanto l'udienza poteva regolarmente svolgersi senza la presenza del condannato. Ha inoltre dichiarato che l'omessa audizione non comporta nullità assoluta ma una nullità di regime intermedio (art.178 c.1 lett. c.) soggetta a sanatoria se non fatta valere nel corso dell'udienza. Sul merito sostanziale (art.81 c.p.) ha ritenuto inammissibile il gravame perché, nei termini sostanziali, chiedeva una rivalutazione del merito: ha invece confermato la valutazione del giudice dell'esecuzione che ha escluso la continuazione in ragione dell'assenza di indici di identità di disegno criminoso, del significativo intervallo temporale (oltre 10 mesi anche tra i fatti più ravvicinati), della disomogeneità delle condotte e dei beni giuridici tutelati, delle diverse modalità esecutive e del fatto che ciascun reato è stato determinato da necessità estemporanee. Ha altresì ritenuto irrilevante ai fini della continuazione la tossicodipendenza documentata solo successivamente (maggio 2025). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali. Sentenza depositata 05/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La continuazione richiede identità di disegno criminoso; la valutazione spetta al giudice che deve appurare indici quali prossimità temporale, omogeneità delle modalità e programmazione degli illeciti. In mancanza di tali indici, la continuazione non è riconosciuta.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorso in tema di operatività delle norme sull'esecuzione e sulla cumulazione - il riferimento è strumentale alla richiesta di riunione/riconoscimento degli effetti esecutivi.

  • art. 666, comma 4, cod. proc. pen.

    L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l'interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all'audizione mediante collegamento a distanza, l'interessato è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione

    L'art.666 c.4 stabilisce le regole per la partecipazione del condannato all'udienza dell'esecuzione: la richiesta di essere 'sentito' impone l'organizzazione dell'audizione (di regola tramite collegamento a distanza salvo diverse condizioni). Nel caso concreto il ricorrente non ha formulato la specifica richiesta di essere "sentito", per cui l'assenza non ha invalidato automaticamente l'udienza.

  • art. 127, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferimento normativo richiamato nella censura sulla partecipazione e sulle modalità di svolgimento dell'udienza; il Tribunale ha ritenuto non violate le prescrizioni procedurali invocate.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Norma procedurale utilizzata dal ricorrente per inoltrare la richiesta di partecipazione; il Tribunale ha distinto tra semplice richiesta di partecipazione e domanda specifica di essere 'sentito' ai sensi di art.666 c.4.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    L'omessa audizione del condannato integra una nullità di regime intermedio (non assoluta) che deve essere fatta valere tempestivamente; in caso contrario opera la sanatoria prevista dagli artt.178 e 180 c.p.p.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamata implicitamente in ordine alla funzione di sanatoria delle nullità non rilevabili d'ufficio se non tempestivamente eccepite.

  • d.lgs. n.150/2022, art.38, comma 1, lett. d)

    Modifica normativa che ha inciso sulla disciplina dell'art.666 c.4; il Tribunale interpreta la norma aggiornata nel senso sopra esposto.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della continuazione (art.81 c.2 c.p.) è determinante la prova di un'identità di disegno criminoso: fattori rilevanti sono la prossimità temporale degli episodi, l'omogeneità del modus operandi, la corrispondenza degli illeciti rispetto allo stesso interesse giuridico e la prevedibilità degli episodi successivi sin dal primo.
  • L'esistenza di differenze significative nei beni giuridici tutelati, nelle modalità esecutive, lunghe sospensioni temporali tra i reati o l'assenza di elementi sintomatici di programmazione o pianificazione militano contro il riconoscimento della continuazione.
  • Circostanze sopravvenute (es. dipendenza documentata dopo i fatti) non possono essere valide per dimostrare che i reati commessi in epoca precedente facevano parte di un disegno criminoso unitario.
  • Sotto il profilo processuale, la partecipazione del condannato all'udienza dell'esecuzione è facoltativa; se il condannato chiede di essere "sentito" l'art.666 c.4 impone modalità precise (di regola collegamento a distanza). Una richiesta generica di partecipazione non equivale all'istanza di audizione personale.
  • L'omessa audizione del condannato non determina automaticamente nullità assoluta del provvedimento dell'esecuzione: si configura una nullità intermedia che deve essere tempestivamente eccepita per non essere sanata.
  • Chi contesta la mancata applicazione della continuazione deve produrre elementi concreti e non limitarsi a sollecitare una rivalutazione del merito: i giudici dell'esecuzione hanno ampia discrezionalità nel valutare i segni di un disegno criminoso unitario.

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