Sentenza n. 749/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'annullamento: - del decreto della Prefettura di Oristano prot. -OMISSIS- del 28.2.2025, notificato il 5.3.2025, con cui è stato disposto il divieto di detenere armi e munizioni; - del decreto della Questura di Oristano prot. -OMISSIS- dell’8.4.2025, notificato il 14.4.2025, di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenere armi e munizioni e successivo decreto questorile di revoca della licenza di porto di fucile per uso venatorio
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, fondato su una situazione di conflittualità con la badante della propria madre, nonché la successiva revoca questorile della licenza di porto di fucile. Con riguardo al decreto prefettizio ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, la violazione del principio di proporzionalità, l'eccesso di potere per difetto di accertamento ed errore di fatto e il difetto di motivazione. Ha sostenuto che l'episodio fosse isolato, che non vi fossero precedenti comportamenti aggressivi o abusi delle armi, che avesse sempre tenuto buona condotta e che la remissione della querela presentata dalla badante escludesse la rilevanza della vicenda. Con riguardo al decreto questorile ha dedotto la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché la violazione degli artt. 10, 11 e 42 TULPS, l'illegittimità derivata dal decreto prefettizio, la violazione del giusto procedimento e del principio di proporzionalità, l'eccesso di potere per difetto di accertamento ed errore di fatto e il difetto di motivazione. Ha inoltre sostenuto di non essere incorso in abusi della licenza e che non vi fossero notizie di reato a suo carico.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il divieto prefettizio perché la segnalazione dei Carabinieri riferiva di un episodio nel quale la badante aveva denunciato il ricorrente e il fratello per sequestro di persona e, quanto al fratello, anche per lesioni personali, indicando che le vie d'uscita dell'abitazione erano state precluse e che la persona offesa aveva riportato una lesione al polso. La segnalazione era inoltre corroborata dall'intervento dei Carabinieri, dal ritiro cautelare delle armi e dalle dichiarazioni di una persona informata sui fatti. Secondo il giudice, in materia di armi la valutazione dell'autorità di pubblica sicurezza è preventiva, cautelare e ampiamente discrezionale: è sufficiente anche un quadro fattuale minimamente indicativo di una possibile inaffidabilità nell'uso delle armi, senza necessità di una condanna penale, di un accertato abuso delle armi o di una situazione di pericolosità sociale. La remissione della querela e il mancato avvio o esito del procedimento penale non eliminano automaticamente il rischio valutato in sede amministrativa. Le allegazioni del ricorrente sulla buona condotta, sull'equilibrio psico-fisico e sull'isolamento dell'episodio non sono state ritenute idonee a smentire gli elementi raccolti dall'amministrazione. Quanto alla revoca della licenza, il TAR ha ritenuto che essa fosse giustificata dalle medesime ragioni del divieto prefettizio e costituisse atto vincolato conseguente all'adozione del divieto di detenzione. È stata quindi esclusa anche la sproporzione della revoca, in quanto la misura ha finalità preventiva e si fonda su un giudizio prognostico di possibile pericolo. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La disciplina del porto e della detenzione delle armi consente una valutazione preventiva dell'affidabilità dell'interessato; il diniego o la revoca possono fondarsi su elementi indicativi di inaffidabilità, senza che sia necessaria una condanna penale o una situazione di pericolosità sociale accertata.
art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il divieto di detenere armi può essere adottato sulla base di una valutazione discrezionale e cautelare dell'autorità di pubblica sicurezza circa il rischio di abuso, anche in presenza di fatti non definitivamente accertati in sede penale.
art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Il rilascio e il mantenimento della licenza di porto d'armi presuppongono un'affidabilità particolarmente elevata; la revoca può conseguire al venir meno dei requisiti soggettivi e, nel caso esaminato, si configura come atto vincolato dopo il divieto prefettizio di detenzione.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
La censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti del decreto questorile non conduce all'annullamento, poiché la revoca è stata ritenuta atto vincolato conseguente al divieto prefettizio.
art. 605 c.p.
La denuncia per sequestro di persona costituisce, insieme agli ulteriori elementi acquisiti dagli organi di polizia, un fatto rilevante per la valutazione amministrativa preventiva dell'affidabilità nell'uso delle armi, indipendentemente dall'esito penale.
art. 582 c.p.
La denuncia per lesioni personali, riferita al fratello del ricorrente nella ricostruzione riportata dalla sentenza, concorre al quadro fattuale considerato dall'autorità di pubblica sicurezza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce il presupposto normativo per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nella sentenza.
art. 10 Regolamento UE 2016/679
È richiamato quale ulteriore base per la tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può essere adottato quando emergano anche elementi soltanto minimamente indicativi di una possibile inaffidabilità dell'interessato nell'uso delle armi.
- Per adottare il divieto di detenzione o negare o revocare un porto d'armi non sono necessari una condanna penale, l'accertamento di un abuso delle armi o una situazione di pericolosità sociale; possono rilevare anche fatti privi di definitivo rilievo penale, purché il giudizio amministrativo sia fondato su elementi concreti e congruamente motivato.
- La remissione della querela, l'archiviazione o il mancato avvio del procedimento penale non determinano automaticamente il venir meno del rischio di abuso delle armi, poiché la valutazione amministrativa ha finalità autonoma e prognostica rispetto all'accertamento della responsabilità penale.
- La revoca della licenza di porto d'armi può configurarsi come atto vincolato a seguito dell'adozione del divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, con conseguente limitazione del rilievo delle censure relative alla mancata partecipazione procedimentale.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di armi verifica la razionalità, la congruità e la sufficienza degli elementi posti a fondamento del giudizio prognostico, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
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