Cassazione Civile, Ordinanza n. 04460/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La vicenda origina da una domanda di equa riparazione ex legge Pinto proposta per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare durata molti anni e definita nel 2018. La Corte d'appello aveva inizialmente liquidato un indennizzo, poi aumentato in sede di opposizione, applicando parametri annui e maggiorazioni progressive, ma anche un abbattimento complessivo per la pluralità delle parti della procedura. La società ricorrente ha impugnato il decreto di opposizione lamentando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2-bis, comma 1-bis, L. 89/2001 per avere il giudice ridotto l'indennizzo con un automatismo non previsto, senza un accertamento specifico sul comportamento degli opponenti e sulla sua incidenza sulla durata del procedimento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della disciplina sulle spese di lite, sostenendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi tariffari. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, sostenendo in via pregiudiziale che la società non fosse più legittimata ad agire: la procedura fallimentare si era chiusa per insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 118, n. 4, L.F., con cancellazione dal registro delle imprese, sicché la società si era estinta e la pretesa indennitaria, qualificata come mera aspettativa/credito non definito, non poteva più essere esercitata in suo nome; inoltre la procura era stata rilasciata da un soggetto che non aveva più la rappresentanza sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale del Ministero, ritenendolo assorbente e pregiudiziale rispetto ai motivi principali. Ha affermato che, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone estinta per chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, si determina un fenomeno successorio limitato ai soli rapporti già definiti o ai beni/diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, mentre restano escluse le mere pretese o i crediti ancora incerti e illiquidi. Poiché la domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del fallimento rientra tra tali mere pretese e la società non era più esistente, la domanda non poteva essere proposta in suo nome; inoltre il soggetto che aveva conferito il mandato difettava di legittimazione. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito senza rinvio, ha respinto la domanda di equa riparazione. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese dei giudizi di opposizione e di legittimità.
Norme richiamate
art. 3 L. 89/2001
Norma posta a base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 2 L. 89/2001
Fondamento sostanziale del diritto all'equa riparazione invocato dal Ministero nel ricorso incidentale e richiamato dalla Corte nel quadro della disciplina Pinto.
art. 2-bis, comma 1-bis, L. 89/2001
Richiamato dalla ricorrente principale per contestare la riduzione automatica dell'indennizzo operata dalla Corte territoriale.
art. 5-ter L. 89/2001
Norma processuale che disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione dell'indennizzo.
art. 75, comma 4, c.p.c.
Invocato dal Ministero per eccepire la nullità del ricorso per difetto di indicazione del legale rappresentante; la Corte ha ritenuto l'eccezione infondata perché il mandato incorporato nel ricorso chiariva la rappresentanza.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata da entrambe le parti nei rispettivi motivi.
art. 2233, comma 2, c.c.
Richiamato dalla ricorrente principale in tema di liquidazione dei compensi professionali e parametri minimi.
artt. 10 e 91 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente principale in relazione alla liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza e valore della causa.
artt. 1 e 4 D.M. n. 55/2014
Richiamati dalla ricorrente principale per contestare la liquidazione delle spese sotto i minimi tariffari.
art. 2-bis, comma 3, L. 89/2001
Richiamato in relazione ai criteri di liquidazione dell'indennizzo e alle maggiorazioni applicate dalla Corte territoriale.
art. 3, comma 5, L. 89/2001
Richiamato dalla ricorrente principale nel censurare la regolazione delle spese del procedimento Pinto.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente principale a sostegno delle censure sulla liquidazione delle spese e sui parametri applicati.
art. 117 Cost.
Invocato dalla ricorrente principale a sostegno delle censure sulla liquidazione delle spese e sulla conformità ai parametri normativi.
art. 118, n. 4, L.F.
Norma richiamata per qualificare la chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, da cui la Corte fa discendere l'estinzione della società di persone cancellata dal registro delle imprese.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Base della decisione della Corte di cassare il decreto e decidere nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nella disciplina dell'equa riparazione, il danno non patrimoniale per irragionevole durata del processo non è automaticamente in re ipsa, ma si presume normalmente sussistente una volta accertata la violazione, salvo che risultino circostanze concrete idonee a escluderlo.
- L'estinzione di una società di persone cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura del fallimento per insufficienza di attivo comporta una successione dei soci solo nei rapporti ancora attivi e definiti o nei beni non compresi nella liquidazione finale, non anche nelle mere pretese o nei crediti non ancora accertati.
- Una domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento presupposto, se proposta in nome di una società ormai estinta, è inammissibilmente o comunque infondatamente azionata dal soggetto non più esistente, con conseguente difetto di legittimazione attiva.
- Se il motivo incidentale pregiudiziale esclude la legittimazione della parte attrice, le censure principali sulla quantificazione dell'indennizzo e delle spese restano assorbite.
- Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo pregiudiziale e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, può cassare la decisione impugnata e definire il giudizio nel merito respingendo la domanda originaria.
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