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Sentenza

Sentenza n. 848/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento della Prefettura di Genova prot. -OMISSIS- avente ad oggetto revoca del nulla osta all’ingresso in Italia, rilasciato in favore del lavoratore ricorrente in data 4/2/2024 su istanza del richiedente -OMISSIS-; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202501153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Prefettura, preso atto dell'esito del controllo, ha ritirato in autotutela il provvedimento di revoca impugnato con atto del 5 febbraio 2026. Il TAR ha ritenuto tale ritiro satisfattivo delle pretese del ricorrente e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia rilasciato per lavoro subordinato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 30 aprile 2025 con cui era stata revocata la revoca del nulla osta all'ingresso in Italia, rilasciato il 4 febbraio 2024, sul presupposto che l'impresa datoriale richiedente fosse risultata inattiva e che non avesse prodotto alcuni documenti necessari. Nel corso del giudizio, il TAR aveva sospeso cautelarmente l'atto e richiesto alla Prefettura una relazione esplicativa. Dalla relazione istruttoria del 5 febbraio 2026 è emerso che, a seguito di controllo sul portale dell'Agenzia delle entrate, l'impresa datoriale risultava invece attiva.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione ritira in autotutela l'atto impugnato e il ritiro soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La verifica istruttoria svolta dall'amministrazione nel corso del giudizio può condurre al ritiro dell'atto impugnato quando accerti l'insussistenza del presupposto fattuale posto a fondamento del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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