Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03663/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, c.p., ma la censura è stata ritenuta di merito, generica e meramente riproduttiva delle doglianze già disattese in appello. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, lamentando vizi motivazionali e chiedendo, in sostanza, una rivalutazione delle fonti di prova e dei fatti; la doglianza è stata giudicata non deducibile e comunque manifestamente infondata, poiché le dichiarazioni della persona offesa possono essere valorizzate autonomamente se il giudice motivi sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca. Con l'ultimo motivo ha censurato l'eccessività della pena, ma la Corte ha rilevato che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è adeguatamente motivata nel caso concreto; la Corte di merito aveva inoltre chiarito che il richiamo a un aumento per il capo B) nella motivazione della sentenza di primo grado era un mero refuso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque manifestamente infondati tutti i motivi: il primo perché rivolto a una rivalutazione in fatto e privo di specificità, il secondo perché volto a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio ed incompatibile con i limiti del giudizio di legittimità, il terzo perché attinente alla discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per furto in abitazione, già confermata in appello, resta ferma.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 5, c.p.

    La doglianza sull'aggravante è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché proposta come censura di fatto e non come reale violazione di legge.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le regole probatorie del comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, che possono fondare da sole l'affermazione di responsabilità se sorrette da adeguata verifica di credibilità e attendibilità.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire entro i limiti della discrezionalità del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere giustificata con riferimento agli elementi rilevanti del caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo e altri

    Le carenze originarie del ricorso non possono essere sanate con memorie o integrazioni successive.

  • Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008, Arruzzoli e altri

    Le integrazioni successive non rimuovono l'inammissibilità originaria del ricorso.

  • Sez. 6, n. 8596 del 21/12/2000, dep. 2001, Rappo e altro

    La successiva precisazione non può correggere l'erronea impostazione iniziale delle doglianze.

  • SU., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte

    Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, possono essere poste da sole a base della condanna previa valutazione rigorosa della credibilità e dell'attendibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove già esaminate in appello.
  • Il ricorso è specifico solo se si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle stesse doglianze già respinte dal giudice di merito non assolve tale funzione.
  • Le carenze originarie del ricorso per cassazione non possono essere sanate con memorie o integrazioni successive.
  • Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla disciplina rafforzata dell'art. 192, comma 3, c.p.p. e possono, se adeguatamente vagliate nella loro credibilità e attendibilità, fondare da sole una pronuncia di responsabilità.
  • La commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.