Cassazione Penale, Sentenza n. 23364/2022 del 15/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura in particolare: 1) l'erronea riqualificazione del fatto operata dalla Corte d'appello, che ha applicato l'art. 474 c.p. (contraffazione di marchi/segni distintivi) nonostante l'imputazione e le dichiarazioni del consulente della parte civile indicassero che le borse sequestrate erano prive di marchi e costituivano una riproduzione del modello "Luggage" (imitazione del modello ornamentale "Celine"); 2) la mancata esecuzione di una perizia (CTU) nonostante la decisione si sia basata sul solo parere del consulente della parte civile, formulato anche su base fotografica, senza comparazione tecnica con esemplari originali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al primo motivo e infondato quanto alla doglianza sulla mancata CTU. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. La Corte ha rilevato una contraddittorietà fattuale nella motivazione circa la presenza o meno del marchio sulle borse e ha disposto che nel nuovo giudizio di merito venga chiarito il substrato fattuale e la corretta qualificazione giuridica (distinzione tra contraffazione del marchio e riproduzione del modello/indebito sfruttamento), tenendo conto anche della natura del "modello ornamentale" e della normativa e giurisprudenza applicabili.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Riguarda la contraffazione di marchi e segni distintivi con capacità ingannatoria per i consumatori; richiede la materiale contraffazione o alterazione del marchio o del segno distintivo idonea a generare confusione e ledere la fede pubblica; è più grave e va distinta dall'illecito relativo ai modelli/forme.
art. 473 cod. pen.
Prevede la punibilità in tema di violazione di brevetti, modelli e disegni industriali; copre anche la tutela del titolare della proprietà industriale con riguardo a modelli e disegni.
art. 517-ter cod. pen.
Tutelare il patrimonio del titolare della proprietà industriale contro la detenzione a fini di vendita di prodotti realizzati in imitazione; si applica anche quando l'illecito concerne la riproduzione parassitaria di connotati essenziali del prodotto (sfruttamento del segno distintivo/modello) senza che vi sia necessariamente la contraffazione del marchio formale.
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata quale riferimento procedurale per lo svolgimento dell'udienza (misure emergenziali/procedurali), senza incidenza sostanziale sulla qualificazione del fatto.
R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, art. 5
"quello idoneo a conferire a determinati prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di altri qualificanti elementi"
Definisce il "modello ornamentale"; la contraffazione del modello ornamentale presenta profili diversi rispetto alla contraffazione del marchio e non può essere trattata automaticamente con le stesse categorie giuridiche della contraffazione del marchio.
Massime di principio
- Se dagli atti risulta che i beni sequestrati sono privi del marchio e l'oggetto dell'imitazione è il modello (forma/disegno), la fattispecie è più correttamente inquadrabile nell'ambito della tutela dei modelli/disegni (art. 473 o art. 517-ter), non automaticamente nell'art. 474 c.p. che richiede contraffazione del marchio idonea a ingenerare confusione.
- La qualificazione giuridica (marchio vs modello) dipende da un accertamento fattuale chiaro: il giudice deve precisare se la riproduzione riguarda segni distintivi/marchi o il solo modello ornamentale; la contestazione in capo all'imputato e l'imputazione devono essere coerenti con tale ricostruzione.
- La testimonianza o il parere tecnico di persona qualificata (es. consulente della parte civile) possono essere ammissibili anche senza CTU se riferiscono su fatti di diretta percezione e rientrano nella loro competenza specialistica; tuttavia, se le parti contestano le differenze tecniche, il giudice dovrebbe valutare l'opportunità di disporre una CTU comparativa con gli originali.
- In presenza di contraddizioni nella motivazione sulla sussistenza del marchio o sui segni distintivi, la decisione è viziata e può essere annullata con rinvio per nuovo esame del fatto e della sua qualificazione giuridica.
- Quando si discute della tutela di un "modello ornamentale" (anche registrato come disegno/modello comunitario), non si può applicare automaticamente la giurisprudenza sulla contraffazione del marchio: occorre una specifica indagine sulle caratteristiche distintive e sulla capacità di creare confusione tra i consumatori.
- L'atto di citazione/imputazione deve contenere elementi chiari su quale bene giuridico si ritiene leso (marchio/segno distintivo vs modello/disegno) per evitare incertezza sulla qualificazione del reato e per garantire il diritto di difesa.
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