Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1712/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1100/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docenti per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, per il valore complessivo di euro 3.500,00

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il mancato adempimento del Ministero a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all'Amministrazione. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, il pagamento della somma di euro 3.500,00 mediante assegnazione della Carta docenti, la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, recava una formula generica relativa al riconoscimento del diritto alla Carta docenti, ma non indicava il Tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. Il ricorrente non era assistito dal proprio difensore alla camera di consiglio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura separata e generica non consentiva di individuare con sufficiente certezza l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. Il Collegio ha distinto tale ipotesi da quella della procura apposta in calce o a margine del ricorso cartaceo, nella quale la specialità può risultare dal contesto documentale unitario. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non è stato ritenuto sufficiente a trasformare una procura cartacea generica, digitalizzata e depositata insieme al ricorso nativo digitale, in una valida procura speciale: la successiva unione telematica dei documenti non garantisce né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante il combinato disposto degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.: la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non avrebbe innovato il quadro normativo, ma avrebbe confermato uno degli orientamenti già esistenti, sicché la scelta dell'impostazione meno prudente non integra errore scusabile. Il rilievo d'ufficio è stato ritenuto legittimo senza necessità di avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre penalità di mora per assicurare l'esecuzione del giudicato; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore nel ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica consente di considerare formalmente apposta in calce la procura separata digitalizzata e depositata insieme all'atto, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sostanziali sufficienti a identificare la specifica controversia quando non vi sia un contesto documentale cartaceo unitario.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è necessario per assicurare il contraddittorio, ma non è richiesto quando il difensore non compare all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di controdedurre.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quelle richiamate in tema di procura e sanatoria.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non consente, secondo il giudice, di sanare nel processo amministrativo la mancanza originaria della procura speciale, poiché essa è requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte abbia scelto quello meno prudente.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire.

  • art. 22 c.p.a.

    È richiamato quale espressione dell'obbligatorietà, in via generale, del patrocinio mediante difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 23 c.p.a.

    È richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire di individuare la specifica controversia, indicando o rendendo desumibili dal contesto l'oggetto del ricorso, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata, redatta su supporto analogico e poi digitalizzata, non è valida se contiene una formula meramente generica e non offre elementi sufficienti per identificare il giudizio.
  • La possibilità, prevista dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico, di considerare apposta in calce la procura rilasciata su foglio separato e depositata telematicamente insieme al ricorso non esonera dal requisito sostanziale della specialità quando procura e ricorso non formano un documento cartaceo unitario.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la mera allegazione della copia informatica della procura alla PEC di notificazione o alla busta telematica di deposito non dimostra, di per sé, né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto né la contestualità richiesta.
  • La carenza originaria della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione successiva ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c.
  • L'errore scusabile non è concedibile per una procura generica quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano parametri interpretativi che consentivano alla parte di adottare una condotta processuale prudenziale; la scelta dell'orientamento meno cautelativo non integra, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
  • Quando il difensore non compare all'udienza o alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per controdedurre su una questione rilevata d'ufficio, poiché l'assenza implica rinuncia al contraddittorio su tale questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicitàAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.