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Sentenza

Sentenza n. 493/2026 - Torino, Sezione 3

per ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito l'esatta ottemperanza della sentenza n. 398/2024 resa dal Tribunale di Torino in data 15/02/2024, disponendo in favore delle ricorrenti l'accredito del beneficio economico di euro 500,00 annui: a) per D'ACCI DEBORAH dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2018/2019, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; b) per MAGLIANO LAURA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, c) per MARRA MARIALUISA: per gli aa.ss. 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; d) per MASOTTI CINZIA: dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; e) per MASSAFRA GIULIA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2021/2022, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00; f) per MENIN ANNALISA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, g) per MESSINA SONIA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 3.000,00, h) per MINACAPELLI MARIA CONCETTA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 3.000,00, i) per LILLO ILARIA FILOMENA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, j) per MODICA ALESSANDRA: per l'a.s. 2017/2018, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 500,00, k) per MOLITO VANESSA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, l) per PUGLISI SALVATORE: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 3.000,00,m) per LATRONICO ANNA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2018/2019, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.000,00, n) per MUSARELLA JESSICA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00,o) per NEGRI VALERIA: dall'a.s. 2019/2020 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00,p) per NICOLA CHIARA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, q) per NIGRA LAURA: dall'a.s. 2020/2021 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 1.500,00, r) per NUVOLARI DUODO ANSELMO: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00, s) per OCCELLI DANIELA dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.500,00; t) per OLIVETO SARA NICOLINA: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2020/2021, sulla carta elettronica del docente, per un totale di euro 2.000,00; per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.

Giustizia amministrativa202502257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 398/2024, con riferimento all'accredito del beneficio economico annuo di 500 euro sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti e il ricorrente hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino n. 398/2024, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 500 euro annui sulla carta elettronica del docente per le annualità indicate per ciascun beneficiario. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha corrisposto le somme spettanti a sedici ricorrenti. La parte ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere nei loro confronti e ha insistito per l'ottemperanza relativamente a quattro beneficiari, per i quali il pagamento non risultava ancora eseguito, chiedendo altresì la condanna del Ministero alle spese in forza della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dei sedici beneficiari cui, nelle more del giudizio, erano state corrisposte le somme dovute in esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Per i quattro beneficiari rimasti insoddisfatti, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino e di corrispondere le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. È stato nominato sin d'ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva entro sessanta giorni dall'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Le spese di lite, liquidate in 2.800 euro oltre accessori, nonché il contributo unificato alle condizioni di legge, sono state poste a carico del Ministero, poiché l'esecuzione del titolo era intervenuta solo parzialmente e dopo la proposizione del ricorso. Il TAR ha inoltre disposto la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario e la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata nei confronti dei beneficiari soddisfatti dall'Amministrazione nel corso del giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    È stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue il giudicato integralmente nelle more del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dei beneficiari soddisfatti.
  • Quando l'amministrazione ha eseguito solo parzialmente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento delle statuizioni rimaste ineseguite entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • L'esecuzione spontanea o parziale del giudicato successiva alla proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, valutata anche secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il commissario ad acta può essere individuato in un organo o dirigente pubblico, con facoltà di delega, e subentra all'amministrazione inadempiente per adottare tutti gli atti necessari all'integrale attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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