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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05916/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice di Pace che aveva prorogato di trenta giorni il suo trattenimento presso un CPR. In fatto, egli era stato soccorso in mare, condotto a Lampedusa, poi destinatario di un decreto di espulsione e di un primo trattenimento convalidato; successivamente aveva presentato domanda di protezione internazionale ed era stato nuovamente trattenuto ex art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015, con diniego della protezione e successiva richiesta di proroga da parte della Questura. Con l'unico motivo deduceva che il provvedimento impugnato non aveva risposto alle specifiche censure contenute nella memoria difensiva, in particolare: la dedotta illegittimità del decreto di espulsione perché egli non sarebbe entrato sottraendosi ai controlli di frontiera; la tardività della trasmissione della richiesta di convalida del trattenimento dopo la manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale; la mancata applicazione delle misure alternative al trattenimento; e, comunque, la presenza di una motivazione meramente apparente, fondata su un richiamo per relationem alle ragioni della Questura senza spiegazione autonoma del giudice.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in sede di proroga del trattenimento dello straniero in un CPR, il giudice deve controllare sia i presupposti del trattenimento sia quelli dell'espulsione amministrativa e deve rendere una motivazione effettiva, non meramente apparente, soprattutto quando siano state sollevate specifiche contestazioni difensive sulla legittimità del provvedimento presupposto. Nel caso concreto, il Giudice di Pace si era limitato a una clausola di stile di adesione alle motivazioni della Questura, senza prendere posizione sulle questioni dedotte. La Corte ha quindi cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, decidendo nel merito, perché il termine perentorio per disporre la proroga era ormai decorso. Ha inoltre escluso una regolazione delle spese nei confronti dell'Amministrazione statale e ha richiamato la disciplina del patrocinio a spese dello Stato per la liquidazione del compenso del difensore.

Norme richiamate

  • art. 13 Cost.

    la limitazione della libertà personale richiede una riserva assoluta di legge e un controllo giudiziale effettivo, non essendo ammissibili proroghe del trattenimento non rigidamente ancorate ai presupposti legali

  • art. 14 d.lgs. n. 286/1998

    il trattenimento dello straniero e le sue proroghe sono misure rigidamente tipizzate nei presupposti e nei tempi; il giudice deve verificare la specificità delle ragioni addotte e la loro congruenza con la finalità di rimpatrio

  • art. 6, comma 5, d.lgs. n. 142/2015

    richiamato come base del trattenimento collegato alla domanda di protezione internazionale

  • art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 286/1998

    citato come fondamento del decreto di espulsione per ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato vanno liquidati dal giudice competente

  • art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    nel giudizio di cassazione, la liquidazione del compenso del difensore va richiesta al giudice indicato dalla norma, secondo il tipo di definizione del giudizio

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    la condanna alle spese in favore dello Stato non si applica alla soccombenza di un'Amministrazione statale

  • art. 14, commi 2, 3, 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998

    la scansione temporale del trattenimento iniziale e della proroga è rigidamente predeterminata dalla legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente dal principio di autosufficienza e dalla necessità che il ricorrente alleghi le questioni già sottoposte al giudice di merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di proroga del trattenimento dello straniero, il giudice deve verificare non solo i presupposti della proroga ma anche la legittimità del provvedimento espulsivo che ne costituisce il presupposto.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice renda percepibile la propria adesione consapevole alle ragioni richiamate; è invece apparente se si risolve in una clausola di stile priva di reale esame delle contestazioni difensive.
  • Poiché il trattenimento incide sulla libertà personale, la discrezionalità amministrativa è esclusa o fortemente compressa e il controllo giudiziale deve essere rigoroso, con motivazione specifica sui presupposti legali e sulla finalità di rendere possibile il rimpatrio.
  • Se il termine perentorio entro cui la proroga del trattenimento deve essere disposta è decorso, la cassazione può decidere nel merito e annullare senza rinvio il provvedimento impugnato.
  • Quando la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la controparte soccombente è un'Amministrazione statale, la liquidazione delle spese del difensore segue la disciplina speciale del patrocinio e non la condanna alle spese in favore dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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