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Sentenza

Sentenza n. 4057/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento dell’atto adottato dal Comune di Cucciago il 29 ottobre 2025, con cui lo stesso Comune ha comunicato a Inwit s.p.a. la manifesta irricevibilità e improcedibilità dell’istanza presentata in data 15 ottobre 2025; dell’atto adottato dal SUAP associato di Fino Mornasco “Servizio convenzionato tra i comuni di Fino Mornasco, Bulgarograsso, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cucciago, Grandate, Lipomo, Luisago, Senna Comasco” il 30 ottobre 2025, con cui il SUAP associato di Fino Mornasco ha rigettato l’istanza di autorizzazione presentata da Inwit s.p.a; dell’atto adottato dal SUAP associato di Fino Mornasco “Servizio convenzionato tra i comuni di Fino Mornasco, Bulgarograsso, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Cucciago, Grandate, Lipomo, Luisago, Senna Comasco” il 26 novembre 2025, con cui il SUAP associato di Fino Mornasco ha comunicato a Inwit s.p.a. che “non è possibile revocare un provvedimento negativo emesso per motivi di improcedibilità”; di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresi ove occorrer possa: i) l’atto prot. “REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0246330 del 30/10/2025” adottato dal SUAP associato di Fino Mornasco il 30 ottobre 2025; ii) l’atto prot. “REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0262414 del 26/11/2025” adottato dal Suap associato di Fino Mornasco il 26 novembre 2025; in via subordinata, per l’annullamento degli artt. 23.1, 23.2, 23.5, lett. b), 23.7 delle norme del Piano delle Regole della Variante Generale al PGT del Comune di Cucciago, se intesi nel senso di vietare l’installazione delle SRB; dell’art. 27 delle norme del Piano dei Servizi della Variante Generale al PGT del Comune di Cucciago, se inteso nel senso di vietare l’installazione delle SRB; dell’art. 11 delle NTA del PTCP della Provincia di Como, se inteso nel senso di vietare - nelle zone tampone di primo livello BZP della Rete Ecologica Provinciale - l’installazione delle SRB; di qualsivoglia altra prescrizione del PGT del Comune di Cucciago e del PTCP della Provincia di Como che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via ulteriormente subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione degli artt. 23.1, 23.2, 23.5, lett. b), 23.7 delle norme del Piano delle Regole della Variante Generale al PGT del Comune di Cucciago, se intesi nel senso di vietare l’installazione delle SRB; dell’art. 27 delle norme del Piano dei Servizi della Variante Generale al PGT del Comune di Cucciago, se inteso nel senso di vietare l’installazione delle SRB; dell’art. 11 delle NTA del PTCP della Provincia di Como, se inteso nel senso di vietare - nelle zone tampone di primo livello BZP della Rete Ecologica Provinciale - l’installazione delle SRB; di qualsivoglia altra prescrizione del PGT del Comune di Cucciago e del PTCP della Provincia di Como che possa costituire fondamento degli atti impugnati.

Giustizia amministrativa202600153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di manifesta irricevibilità e improcedibilità dell'istanza di autorizzazione per una stazione radio base, seguito dal rigetto dell'istanza da parte del SUAP e dalla successiva comunicazione di impossibilità di revoca del provvedimento negativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha presentato al SUAP associato e al Comune un'istanza, ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003, per la realizzazione di una stazione radio base. Il Comune ha dichiarato l'istanza manifestamente irricevibile e improcedibile, ritenendo l'intervento incompatibile con il PGT comunale, il PTCP provinciale e, genericamente, con il titolo III della legge regionale n. 12 del 2005. Il SUAP ha quindi respinto l'istanza. La ricorrente ha dedotto: 1) l'incompatibilità logica dell'atto, che avrebbe contemporaneamente qualificato l'istanza come irricevibile e improcedibile; 2) l'insussistenza dei presupposti per dichiarare l'improcedibilità o l'inammissibilità, con violazione dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990; 3) carenza di motivazione e violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; 4) in via subordinata, l'illegittimità del diniego fondato sull'incompatibilità urbanistica e pianificatoria della stazione radio base, in considerazione della disciplina speciale che assimila le infrastrutture di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria e impedisce divieti generalizzati di localizzazione. Sono state inoltre proposte, in via subordinata, domande di annullamento o disapplicazione delle norme del PGT e del PTCP ritenute ostative.

La decisione

Il TAR ha respinto le prime tre censure. Ha ritenuto che la motivazione dell'atto consentisse di ricostruire chiaramente la volontà amministrativa: l'istanza era stata considerata manifestamente infondata per l'incompatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici e pianificatori, con applicazione in forma semplificata dell'art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990. Non vi era quindi una contraddizione decisiva nell'uso dei termini 'irricevibilità' e 'improcedibilità', né un difetto di motivazione, poiché le ragioni della determinazione negativa erano state esposte, seppure sinteticamente. Ha invece accolto la quarta censura. Ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259 del 2003, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria; ne consegue la loro compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica e il divieto per le amministrazioni di introdurre divieti generalizzati di localizzazione. Anche la presenza di vincoli paesaggistici o l'inserimento dell'area nella rete ecologica provinciale non è di per sé ostativa: occorre una valutazione concreta e riferita al singolo progetto. Poiché il Comune aveva fondato il diniego esclusivamente sull'asserita incompatibilità dell'impianto con PGT e PTCP, il provvedimento è stato ritenuto illegittimo. Il TAR ha quindi annullato sia l'atto comunale del 29 ottobre 2025 sia il provvedimento SUAP del 30 ottobre 2025, dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del d.P.R. n. 380 del 2001, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori

    L'assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria comporta la compatibilità delle infrastrutture con qualsiasi destinazione urbanistica e impedisce l'introduzione di divieti urbanistici generalizzati di localizzazione.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    Consente, secondo la decisione, l'adozione di un provvedimento in forma semplificata quando l'istanza sia ritenuta manifestamente infondata, purché la motivazione renda comprensibili le ragioni della determinazione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Non è violato quando l'amministrazione espone, anche sinteticamente, le ragioni fattuali e giuridiche della decisione negativa.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede

    Il richiamo a tale disposizione, collocato nella parte collaborativa dell'atto, ha escluso che le osservazioni sulla documentazione integrassero la motivazione decisoria del diniego.

  • artt. 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003

    Costituiscono, insieme all'art. 43, la disciplina invocata per l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della stazione radio base.

  • art. 16, comma 7, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato quale disposizione relativa alle opere di urbanizzazione primaria, alle quali sono assimilate le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione.

Massime di principio

  • Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, in quanto assimilate alle opere di urbanizzazione primaria dall'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; gli enti preposti al governo del territorio non possono introdurre divieti generalizzati che ne impediscano la localizzazione in determinate zone del territorio comunale.
  • La presenza di un vincolo paesaggistico o l'inclusione dell'area in una rete ecologica non costituisce, di per sé, ragione ostativa alla realizzazione di una stazione radio base: l'amministrazione competente deve svolgere una valutazione concreta, riferita al singolo progetto e agli interessi tutelati.
  • Un provvedimento che qualifichi formalmente un'istanza come irricevibile e improcedibile non è illegittimo per la sola sovrapposizione terminologica, quando dalla motivazione emerga chiaramente che l'amministrazione ha inteso respingere in forma semplificata un'istanza ritenuta manifestamente infondata.
  • Le osservazioni dell'amministrazione sulla necessità di integrare la documentazione, inserite in una parte dell'atto distinta dalla motivazione decisoria e formulate in funzione collaborativa, non costituiscono motivo del diniego se l'atto fonda effettivamente la decisione negativa su altra ragione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioDestinazioni d'uso e zone omogeneeMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

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