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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2065/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva sostituito l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha contestato la violazione di legge e il vizio di motivazione sostenendo che la misura detentiva fosse sproporzionata rispetto alla detenzione di una modica quantità di stupefacente, parte della quale sarebbe stata ad uso personale per motivi di salute (diabete con amputazioni), che era stata dimostrata resipiscenza in sede di convalida e che l'assenza di fissa dimora non sarebbe stata elemento conclusivo, essendo possibili misure non detentive.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per cessata materia del contendere, perché nel frattempo (9 ottobre 2024) è intervenuta sentenza irrevocabile di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento) che ha fatto venir meno la fase cautelare; inoltre, ad ogni modo, il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato nel merito. La Corte ha confermato la sussistenza delle esigenze cautelari special-preventive (art. 274, lett. c) c.p.p.) alla luce della compresenza di stupefacenti "pesanti" (6,16 g eroina in 3 confezioni e 14,10 g cocaina in 12 involucri, occultati nel cavo orale), del rinvenimento di 190 euro non giustificati, di una cessione osservata dagli operanti, della resistenza prestata al controllo, dei numerosi precedenti specifici e dell'assenza di fissa dimora. Ha rilevato l'inadeguatezza delle misure non detentive e richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia; ha altresì respinto la censura di disparità di trattamento riguardo alla fissa dimora. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Richiamata dal ricorrente come parametro del fatto-reato (traffico/ detenzione di stupefacenti) e per la valutazione della proporzionalità della misura; la Corte non ha ritenuto che la qualificazione della quantità (o l'utilizzo per scopo terapeutico) escluda automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte per giustificare la custodia cautelare per esigenze special-preventive: la pericolosità sociale è valutata congiuntamente dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'indagato; gli elementi fattuali (quantità e modalità di occultamento della droga, denaro, cessione constatata, resistenza, precedenti, assenza di fissa dimora) hanno portato alla ritenuta sussistenza di tale esigenza.

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la deroga relativa alla fissa dimora: la Corte ha richiamato la giurisprudenza che considera la deroga di natura eccezionale e giustificata solo da una valutazione concreta delle circostanze, come avvenuto nel caso di specie.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) che, una volta divenuta irrevocabile, sostituisce il titolo cautelare e determina la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso avverso la misura cautelare.

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione del ricorso avverso una misura cautelare, interviene una sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento relativa agli stessi fatti, il ricorso per cassazione avverso la misura cautelare può essere dichiarato inammissibile per cessata materia del contendere perché è venuta meno la fase cautelare.
  • Anche quando è intervenuta la cessazione della materia del contendere, il ricorso può comunque essere respinto sul merito se originariamente manifestamente infondato; in tali casi il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende.
  • Nella valutazione dell'idoneità della custodia cautelare per esigenze special-preventive (art. 274, lett. c) c.p.p.) il giudice deve valutare congiuntamente le modalità del fatto (quantità e tipologia di stupefacente, modalità di occultamento, presenza di denaro, cessione constatata, resistenza al controllo) e la personalità/precedenti dell'indagato; la presenza di elementi che fanno ritenere la perdurante contiguità con ambienti criminali giustifica l'adozione della misura detentiva.
  • L'assenza di fissa dimora è un elemento rilevante ma non automaticamente determinante: la possibilità di applicare misure non detentive va valutata concretamente; la norma che prevede la deroga per i domicili non fissi è eccezionale e richiede una valutazione caso per caso.
  • La dedotta necessità terapeutica dell'uso di sostanze (es. per dolore diabetico) e la qualificazione della quantità come "modica" possono essere argomenti di difesa rilevanti, ma non precludono l'adozione di misure cautelari se sussistono indicatori di spaccio o di pericolo di reiterazione del reato; tali argomenti vanno provati con documentazione medica e elementi concreti che sminuiscano gli indizi di attività illecita.

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