Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13850/2026 del 16/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale a mesi nove di reclusione ed euro 1.500,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto vizio di motivazione e manifesta illogicità della decisione di merito, sostenendo che la sostanza stupefacente rinvenuta nel casolare non fosse a lui riconducibile perché il casolare non sarebbe nella sua disponibilità. Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su censure non deducibili in sede di legittimità. Ha ritenuto che il ricorso si limitasse a reiterare contestazioni già esaminate e respinte in appello, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, estranea ai poteri della Cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era adeguata e non presentava i vizi denunciati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    norma richiamata nel capo di imputazione e nella condanna di merito; il testo la indica come base del reato contestato nella sentenza di appello.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    richiamato dal ricorrente come riferimento al vizio di motivazione dedotto, ma il testo non consente di ricostruire se si tratti di refuso o diversa qualificazione giuridica del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo come norma applicata, ma la decisione insiste sul limite del sindacato di legittimità rispetto alla valutazione delle prove; tuttavia la norma non è testualmente richiamata e quindi non viene elevata a base decisoria autonoma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa lettura dei fatti già apprezzati dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito.
  • La deduzione di vizio di motivazione non può essere formulata in modo generico o aspecifico: occorre indicare specifici travisamenti o carenze effettivamente emergenti dalla decisione impugnata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.