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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01131/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

La decisione riguarda due imputati, tra loro coniugi, condannati per avere dato origine a un vasto incendio di materiale vario depositato in modo incontrollato in un fondo, con propagazione delle fiamme in un'area tra due serre destinate alla coltivazione di pomodori, in Fondi il 18 giugno 2020. La Corte di appello di Roma aveva già riformato parzialmente la sentenza di primo grado escludendo l'aggravante di cui all'art. 256-bis, comma 3, d.lgs. 152/2006, ma confermando nel resto la condanna a mesi 10 e giorni 20 di reclusione ciascuno, con i doppi benefici di legge, per il reato di cui all'art. 256-bis d.lgs. 152/2006. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) contestazione della conferma del giudizio di colpevolezza, ritenuta dai ricorrenti erronea perché fondata su una ricostruzione alternativa delle prove; 2) censura del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) censura del mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4 e 62, n. 6 c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché mirava a una diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito ritenuta razionale e adeguata. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva escluso la particolare tenuità del fatto con argomenti non illogici, valorizzando la non esiguità del materiale incendiato, il tempo necessario per domare le fiamme, il danno ambientale e la vocazione agricola del terreno. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato perché la sentenza impugnata aveva escluso correttamente sia l'attenuante del danno di speciale tenuità, trattandosi di incendio non modesto, sia l'attenuante della riparazione del danno, mancando un adoperarsi spontaneo degli imputati, che avevano agito solo all'arrivo dei Carabinieri. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 256-bis d.lgs. 152/2006

    Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna per l'incendio contestato; la Corte ne conferma l'applicazione nel caso concreto, esclusa solo l'aggravante di cui al comma 3 in appello.

  • art. 256-bis, comma 3, d.lgs. 152/2006

    Aggravante contestata ma esclusa dalla Corte di appello, con conferma del resto della condanna.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è esclusa in ragione della non esiguità del materiale incendiato, della durata dello spegnimento, del danno ambientale e del contesto agricolo.

  • art. 62, n. 4 c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è esclusa perché l'incendio non è stato qualificabile come piccola combustione di materiale comune.

  • art. 62, n. 6 c.p.

    L'attenuante della riparazione del danno è esclusa perché gli imputati si sono adoperati per spegnere le fiamme solo all'arrivo dei Carabinieri, e non spontaneamente.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per porre a carico dei ricorrenti, in caso di inammissibilità, il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una rivalutazione alternativa delle fonti di prova quando la sentenza di merito sia sorretta da una motivazione razionale e adeguata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando il fatto presenti un'offensività non lieve, desumibile dalla quantità del materiale interessato, dalla durata e dall'intensità dell'azione e dagli effetti dannosi sull'ambiente circostante.
  • L'attenuante del danno di speciale tenuità non è riconoscibile se la condotta non integra una combustione di minima entità, ma un incendio di consistenza apprezzabile.
  • L'attenuante della riparazione del danno presuppone un comportamento spontaneo e non meramente successivo all'intervento dell'autorità; l'attivazione solo all'arrivo dei Carabinieri non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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