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Sentenza

Sentenza del 08/03/2016 n. 347 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Rimborso IVA- escussione polizza fideiussoria - controllo - termine - art. 57 d.P.R. 633/72- decorso - periodo in cui il credito emerge - è tale - periodo in cui ilcredito confluisce a seguito di riporto - non è tale. Il termineprevisto dall'art. 57 d.P.R. 633/72 affinché l'Ufficio svolga i controllisull'esistenza ed effettività del credito IVA vantato dal contribuente (e delquale si chiede rimborso) decorre dal periodo d'imposta in cui il creditoemerge e non da quello successivo nel quale lo stesso è stato riportato, anulla valendo eventuali indicazioni in senso diverso prospettate dalla prassiamministrativa (ad esempio nella Circ. min. n. 1319/93).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione del momento iniziale del termine previsto dall'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 per consentire all'Ufficio di controllare l'esistenza e l'effettività del credito IVA chiesto a rimborso. Il contribuente sosteneva che il termine dovesse decorrere dal periodo d'imposta nel quale il credito era originariamente emerso, mentre l'Amministrazione riteneva rilevante il periodo successivo nel quale il credito era stato riportato e fatto confluire nella dichiarazione.

La decisione

La sentenza ha stabilito che il termine di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 633/1972 decorre dal periodo d'imposta nel quale il credito IVA emerge, non dal periodo successivo in cui viene riportato. Le indicazioni eventualmente difformi contenute nella prassi amministrativa, come la circolare ministeriale n. 1319/1993, non possono modificare il termine previsto dalla legge. Ne consegue che i controlli e l'eventuale escussione della polizza devono rispettare il termine calcolato a partire dall'originaria emersione del credito.

Norme richiamate

  • Art. 57 del d.P.R. n. 633/1972

    Il termine per i controlli dell'Amministrazione sull'esistenza e sull'effettività del credito IVA chiesto a rimborso decorre dal periodo d'imposta in cui il credito è sorto o è emerso, e non dal periodo successivo in cui il credito è stato riportato.

  • Circolare ministeriale n. 1319/1993

    Le indicazioni della prassi amministrativa non possono derogare o spostare il termine stabilito direttamente dalla legge; pertanto, eventuali indicazioni che individuino come dies a quo il periodo di riporto del credito non sono vincolanti se contrastano con l'art. 57.

Massime di principio

  • Per stabilire se un controllo fiscale è tempestivo occorre individuare il periodo d'imposta in cui il credito IVA è originariamente emerso, non quello in cui è stato riportato nelle dichiarazioni successive.
  • Il riporto del credito IVA non fa decorrere un nuovo termine per l'Amministrazione e non consente di prolungare il periodo utile per i controlli.
  • La prassi amministrativa, comprese le circolari, non può modificare i termini previsti dalla legge né pregiudicare il contribuente introducendo una decorrenza più sfavorevole.
  • Quando il rimborso è assistito da una polizza fideiussoria, l'eventuale escussione presuppone che il controllo del credito e l'azione dell'Ufficio siano avvenuti entro i termini di legge.

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