Sentenza n. 5973/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione quinta ter, n. 06974/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V ter, n. 6974/2025, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro i provvedimenti GSE di decadenza, rideterminazione e recupero di titoli di efficienza energetica e di diniego di riesame
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società appellanti contestavano la sentenza del TAR e i provvedimenti del GSE relativi a due progetti di efficientamento energetico. Gli atti impugnati comprendevano la decadenza dagli incentivi relativi al progetto PPPM 1, la rideterminazione dei titoli spettanti e il recupero di quelli erogati in eccesso per il progetto PPPM 2, nonché i successivi dinieghi di riesame. L’appello deduceva: erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria e motivazione; erronea applicazione dell’art. 42 d.lgs. 28/2011; violazione del contraddittorio e della certezza del diritto; erronea interpretazione dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020. Nel corso del giudizio, dopo l’accoglimento da parte del GSE di un’istanza di decurtazione percentuale dell’incentivo, le appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rilevato che la dichiarazione formalmente qualificata come rinuncia all’appello non era stata sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale, come richiesto dall’art. 84, comma 1, c.p.a. Pertanto, l’atto è stato ritenuto irrituale e interpretato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. L’appello è stato quindi dichiarato improcedibile, senza esame dei motivi di merito e senza riforma della sentenza di primo grado. Le spese del grado sono state compensate, tenuto conto dello sviluppo della vicenda processuale e della concorde richiesta delle parti.
Norme richiamate
art. 84, comma 1, c.p.a.
La rinuncia agli atti del giudizio o all’impugnazione deve essere sottoscritta dalla parte e dall’avvocato munito di mandato speciale; in mancanza, la dichiarazione di rinuncia è irrituale.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Una dichiarazione irrituale di rinuncia all’appello può essere valutata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla declaratoria di improcedibilità.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso o dell’appello.
art. 42 d.lgs. 28/2011
Norma richiamata tra i motivi d’appello in relazione ai provvedimenti del GSE, ma non esaminata nel merito a causa dell’improcedibilità dell’appello.
art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020
Disposizioni richiamate tra i motivi d’appello, la cui interpretazione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia all’appello priva della necessaria efficacia processuale non può essere accolta come rinuncia rituale se non è sottoscritta dall’avvocato munito di mandato speciale; il giudice può tuttavia interpretarla, in base al suo contenuto sostanziale, come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando, nel corso del giudizio d’appello, sopravviene una circostanza che elimina l’interesse concreto e attuale alla decisione, l’appello deve essere dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di merito.
- La concorde richiesta delle parti e lo sviluppo della vicenda processuale possono giustificare la compensazione delle spese del grado.
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