Regolamento (UE) 2020/2162
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione del 18 dicembre 2020 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, e che dispone la registrazione di tali importazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento apre un’inchiesta ex articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base antidumping per verificare se le misure vigenti sui fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese siano eluse tramite spedizioni dalla Thailandia. Contestualmente dispone la registrazione delle importazioni interessate, così da consentire l’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping qualora l’elusione sia confermata. Il testo disciplina inoltre termini procedurali, possibilità di esenzione per i produttori thailandesi non coinvolti, obblighi di collaborazione e regole su riservatezza e trattamento dei dati personali.
Apertura di un’inchiesta antidumping per possibile elusione, mediante spedizioni dalla Thailandia, delle misure sui fogli di alluminio originari della Cina e registrazione delle relative importazioni.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia, a prescindere dall’eventuale dichiarazione di origine thailandese, classificati in specifici codici NC/TARIC indicati nel regolamento. Riguarda operatori economici interessati, in particolare produttori/esportatori thailandesi e cinesi, importatori nell’UE, industria dell’Unione e autorità doganali degli Stati membri. Le misure di registrazione valgono dalla data di entrata in vigore del regolamento e per nove mesi; l’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla stessa data.
Apertura dell’inchiesta antidumping per possibile elusione sui fogli di alluminio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2162 della Commissione apre un’inchiesta di elusione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. L’iniziativa nasce da una domanda presentata il 9 novembre 2020 e si fonda su elementi che fanno ritenere che le misure antidumping già in vigore sui fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese siano aggirate tramite spedizioni dalla Thailandia.
La Commissione dispone inoltre la registrazione delle importazioni interessate, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, così da preservare la possibilità di applicare dazi antidumping retroattivi, entro i limiti del dazio residuo vigente, se l’elusione sarà confermata.
Contesto normativo e misure potenzialmente eluse
Le misure oggetto di possibile elusione sono quelle istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 ed estese dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2213. Il regolamento richiama espressamente il prodotto in esame, cioè determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese già assoggettati a dazio antidumping.
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è sostanzialmente lo stesso prodotto, ma spedito dalla Thailandia, a prescindere dalla sua eventuale origine dichiarata thailandese. Sono richiamati specifici codici NC/TARIC riferiti alle varie tipologie e spessori di fogli di alluminio interessati.
Elementi indiziari dell’elusione
La Commissione ritiene che la domanda contenga elementi di prova sufficienti sotto diversi profili:
- modifica della configurazione degli scambi tra Cina, Thailandia e Unione dopo l’istituzione delle misure;
- spedizione del prodotto attraverso la Thailandia dopo operazioni di assemblaggio svolte in tale paese;
- inizio o significativo aumento di tali operazioni dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping o nel periodo immediatamente precedente;
- valore dei pezzi originari della Cina superiore al 60% del valore complessivo del prodotto assemblato;
- valore aggiunto delle operazioni di assemblaggio inferiore al 25% del costo di produzione.
Secondo il regolamento, tali pratiche comprometterebbero l’effetto riparatorio delle misure antidumping in termini sia di volumi sia di prezzi. Viene inoltre affermato che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta sembrano avvenire a prezzi pregiudizievoli e che i prezzi sarebbero oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’inchiesta
L’inchiesta riguarda importazioni nell’Unione di fogli di alluminio specificamente descritti in base a spessore, larghezza, peso e trattamento, classificati in determinati codici NC/TARIC. L’indagine si rivolge in particolare ai produttori/esportatori thailandesi, ai produttori/esportatori cinesi, agli importatori dell’UE e all’industria dell’Unione, oltre alle autorità doganali degli Stati membri.
Il testo precisa che, qualora nel corso dell’inchiesta emergano pratiche di elusione diverse da quelle inizialmente descritte, l’indagine potrà estendersi anche a tali ulteriori pratiche.
Registrazione delle importazioni e possibili effetti futuri
L’articolo 2 impone alle autorità doganali degli Stati membri di adottare le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
La Commissione può ordinare la cessazione della registrazione per i prodotti fabbricati da produttori/esportatori che abbiano presentato domanda di esenzione e che soddisfino le condizioni per ottenerla. La finalità della registrazione è evitare che, in caso di conferma dell’elusione, l’efficacia della riscossione dei dazi sia compromessa dal decorso del tempo.
Esenzioni per produttori non coinvolti nell’elusione
Il regolamento richiama la possibilità, prevista dall’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, di ottenere un’esenzione se l’importazione non costituisce elusione. Poiché la possibile elusione avverrebbe fuori dall’Unione, il testo sottolinea che le esenzioni possono essere concesse ai produttori thailandesi del prodotto oggetto dell’inchiesta che dimostrino di non essere coinvolti in pratiche elusive.
I produttori interessati devono manifestarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. I questionari e le risposte richieste devono essere trasmessi entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Diritti di partecipazione, osservazioni e audizioni
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento. Entro 37 giorni dalla pubblicazione possono presentare osservazioni scritte, risposte ai questionari, richieste di esenzione e qualsiasi altra informazione rilevante.
Le domande di audizione possono essere presentate entro lo stesso termine di 37 giorni; per le audizioni relative alla fase di apertura dell’inchiesta, il termine è di 15 giorni dalla data di entrata in vigore. Le richieste devono essere motivate e presentate per iscritto.
Riservatezza, diritto d’autore e comunicazioni elettroniche
Il regolamento contiene una disciplina dettagliata delle modalità di trasmissione delle informazioni. Le parti che comunicano informazioni riservate devono contrassegnarle come "Sensitive" e allegare un riassunto non riservato sufficientemente dettagliato, contrassegnato come "For inspection by interested parties".
Le informazioni trasmesse devono essere libere da diritti d’autore; se contengono materiale di terzi protetto, è necessaria una specifica autorizzazione del titolare, che consenta alla Commissione di usare tali informazioni e di divulgarle in forma idonea a preservare i diritti di difesa delle altre parti.
Le parti sono invitate a usare la piattaforma TRON.tdi per le comunicazioni, con account EU Login, e a indicare recapiti completi e aggiornati. La Commissione comunica in via ordinaria tramite posta elettronica.
Omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili
Il regolamento richiama espressamente l’articolo 18 del regolamento di base: se una parte rifiuta l’accesso alle informazioni necessarie, non le fornisce entro i termini o ostacola gravemente l’inchiesta, la Commissione può adottare conclusioni sulla base dei dati disponibili. Lo stesso vale se le informazioni fornite risultano false o fuorvianti.
La mancata collaborazione, totale o parziale, può quindi condurre a un esito meno favorevole per la parte interessata rispetto a quello che si sarebbe avuto in caso di piena cooperazione.
Durata dell’inchiesta, dati personali e consigliere-auditore
L’inchiesta deve concludersi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il testo richiama anche il trattamento dei dati personali secondo il regolamento (UE) 2018/1725 e rinvia all’informativa della DG Commercio in materia di protezione dei dati.
È inoltre ricordata la possibilità di rivolgersi al consigliere-auditore nei procedimenti commerciali per questioni relative all’accesso al fascicolo, alla riservatezza, alle proroghe dei termini e più in generale ai diritti di difesa. Le audizioni con il consigliere-auditore devono essere richieste per iscritto e senza indugio, preferibilmente non appena insorge la questione rilevante.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta per possibile elusione
È aperta un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036 per accertare se le importazioni di determinati fogli di alluminio spediti dalla Thailandia eludano le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 ed estese dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/271, come modificato dal regolamento (UE) 2017/2213.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e misure vigenti
Il prodotto interessato coincide sostanzialmente con i fogli di alluminio già oggetto delle misure vigenti, ma spedito dalla Thailandia, indipendentemente dall’origine dichiarata. Sono richiamati i codici NC/TARIC rilevanti e il codice addizionale TARIC C601 per le merci oggetto dell’inchiesta.
Elementi di prova e motivazione dell’apertura
La Commissione ritiene che la domanda contenga elementi sufficienti sulla modificazione della configurazione degli scambi, sulla spedizione via Thailandia dopo operazioni di assemblaggio, sul superamento della soglia del 60% per il valore dei pezzi cinesi e sul valore aggiunto inferiore al 25% del costo di produzione. Sono inoltre richiamati indizi di pregiudizio, di compromissione dell’effetto riparatorio delle misure e di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito.
Registrazione delle importazioni
Le autorità doganali degli Stati membri devono registrare le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento e serve a consentire, se l’elusione sarà confermata, la riscossione di dazi antidumping per un importo adeguato, non superiore al dazio residuo vigente.
Richieste di esenzione
In base all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, i produttori thailandesi possono chiedere l’esenzione dalla registrazione e/o dalle misure se dimostrano di non essere coinvolti in pratiche elusive. Le richieste devono essere presentate entro il termine fissato all’articolo 3, paragrafo 1; i questionari e le risposte devono essere trasmessi entro 37 giorni dalla pubblicazione del regolamento.
Termini procedurali e partecipazione delle parti interessate
Le parti interessate devono contattare la Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Le osservazioni scritte, i questionari e le eventuali altre informazioni devono essere presentati entro 37 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le domande di audizione sulla fase di apertura devono essere presentate entro 15 giorni dall’entrata in vigore; le richieste di audizione in generale devono essere motivate e presentate per iscritto.
Obblighi di riservatezza e modalità di trasmissione
Le comunicazioni riservate devono essere contrassegnate come "Sensitive" e accompagnate da un riassunto non riservato contrassegnato come "For inspection by interested parties". Le informazioni trasmesse devono essere prive di diritti d’autore, oppure deve essere acquisita un’autorizzazione specifica del titolare. Le parti sono invitate a utilizzare TRON.tdi e a fornire recapiti aggiornati; la Commissione comunica preferibilmente via e-mail.
Omessa collaborazione e uso dei dati disponibili
In caso di rifiuto dell’accesso alle informazioni, mancata trasmissione nei termini o grave ostacolo all’inchiesta, la Commissione può fondare le proprie conclusioni sui dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Informazioni false o fuorvianti possono essere ignorate e la mancata collaborazione può portare a un esito meno favorevole per la parte interessata.
Durata dell’inchiesta e aspetti accessori
L’inchiesta deve essere conclusa entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il testo richiama inoltre il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 e la possibilità di ricorrere al consigliere-auditore per questioni relative ai diritti di difesa, all’accesso al fascicolo, alla riservatezza e alle proroghe.
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