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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01872/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La lite nasce da una procedura di espropriazione presso terzi conclusa con ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c., sulla base della quale la creditrice ha promosso l’esecuzione nei confronti della banca. La banca ha proposto opposizione all’esecuzione, accolta dal giudice di pace e poi confermata dal Tribunale di Roma. In Cassazione la creditrice ha proposto tre motivi: (1) violazione di norme processuali e sostanziali per avere il Tribunale escluso che, insieme al pagamento eseguito dalla banca dopo notifica del precetto e dell’ordinanza di assegnazione, fossero dovuti anche gli interessi e le spese successive; (2) violazione di norme sul valore probatorio e sull’adempimento per avere i giudici di merito negato o male valutato la natura di titolo esecutivo dell’ordinanza di assegnazione; (3) violazione delle norme sulla giurisdizione per il mancato riconoscimento della giurisdizione tributaria in relazione al calcolo della ritenuta d’acconto.

La decisione

La Corte ha accolto solo parzialmente il primo motivo, limitatamente alla spettanza degli interessi sulle somme assegnate, richiamando il precedente di legittimità che riconosce la produzione automatica degli interessi dal giorno dell’ordinanza di assegnazione per crediti liquidi ed esigibili, salvo diversa previsione del titolo. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nel resto: la censura sulle spese successive è stata ritenuta non decisiva perché il Tribunale aveva compiuto un accertamento di fatto sulla congruità del termine di pagamento; il secondo motivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata; il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché le controversie tra sostituto e sostituito sulla rivalsa delle ritenute appartengono alla giurisdizione ordinaria e, inoltre, la questione sulla ritenuta non risultava ritualmente introdotta nei gradi di merito. La sentenza del Tribunale è stata quindi cassata in relazione alla sola questione degli interessi e la causa rinviata al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 553 c.p.c.

    L’ordinanza di assegnazione emessa nell’espropriazione presso terzi costituisce il titolo esecutivo rilevante nella vicenda.

  • art. 1282 c.c.

    Le somme assegnate, se liquide ed esigibili, producono interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione, anche senza espressa previsione nel titolo.

  • art. 480 c.p.c.

    Il termine ordinario di quattordici giorni per il precetto non è automaticamente applicabile in modo rigido alla fattispecie decisa; la congruità del tempo di pagamento va valutata in concreto.

  • art. 365 c.p.c.

    Il requisito di specialità della procura per il ricorso per cassazione è soddisfatto dalla collocazione topografica della procura su foglio materialmente congiunto all’atto.

  • art. 83 c.p.c.

    Dopo la riforma del 1997, la specialità della procura in cassazione è integrata dalla sua collocazione topografica, senza necessità di richiamo espresso alla sentenza impugnata.

  • art. 1367 c.c.

    In caso di dubbio la procura va interpretata in modo da attribuirle effetto, secondo il principio di conservazione.

  • art. 159 c.p.c.

    Concorre al principio di conservazione dell’atto, imponendo di preferire l’interpretazione che consenta alla procura di produrre i suoi effetti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte non accoglie le censure diverse da quella sugli interessi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, dichiarato inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo, dichiarato inammissibile.

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato nei motivi, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento parziale.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza incidenza sull’esito favorevole limitato agli interessi.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza decisiva.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza decisiva.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza autonoma incidenza decisiva.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione finale.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione finale.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione finale.

  • art. 541 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione finale.

  • art. 542 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione finale.

  • art. 1360 c.c. e segg.

    Richiamati nel primo motivo, senza rilievo decisivo nella decisione finale.

  • art. 37 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo sulla giurisdizione, ma la Corte afferma la giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 2697 c.c.

    Non espressamente citato nel testo come norma applicata, ma la questione probatoria sulla deduzione della ritenuta non è stata ritenuta ammissibile.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato nella giurisprudenza evocata dalla Corte come possibile fondamento della sospensione del giudizio in presenza di pendenza del processo tributario.

  • d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per escludere che le controversie tra sostituto e sostituito sulla rivalsa delle ritenute rientrino nella giurisdizione tributaria.

Massime di principio

  • Nell’espropriazione presso terzi, le somme assegnate al creditore procedente che siano liquide ed esigibili producono interessi di pieno diritto dalla data dell’ordinanza di assegnazione, salvo diversa specificazione del titolo, senza che sia necessaria la notificazione dell’ordinanza al terzo o la sua mora.
  • L’ordinanza di assegnazione conserva la propria natura di titolo esecutivo; tuttavia, la sua azionabilità non può essere valutata in astratto con un termine fisso e predeterminato, dovendosi considerare in concreto il tempo ragionevole necessario all’adempimento, la cui valutazione di congruità è rimessa al giudice di merito.
  • La censura di legittimità è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a prospettare una diversa lettura del tema senza aggredire la concreta base argomentativa della decisione.
  • Le controversie tra sostituto d’imposta e sostituito, relative al corretto esercizio della rivalsa delle ritenute alla fonte versate dal sostituto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella tributaria, perché attengono a un rapporto privatistico distinto dal rapporto d’imposta.
  • In sede di legittimità non possono essere esaminate questioni di fatto o di merito che non risultino specificamente e ritualmente dedotte nei gradi precedenti.
  • La procura per il giudizio di cassazione è valida quando, dopo la riforma dell’art. 83 c.p.c., risulti conferita su foglio materialmente congiunto all’atto, anche senza espresso riferimento alla sentenza impugnata, salvo che emerga in modo evidente la sua non riferibilità al giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveGiurisdizioneImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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