Cassazione Civile, Ordinanza n. 35722/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (docente)
La controversia
La controversia nasce dall'inserimento di una docente nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Foggia e dalla successiva richiesta, in occasione dell'aggiornamento per il biennio 2009/2011, di essere inserita nella graduatoria della provincia di Lecco "a pettine" e non "in coda". La docente aveva chiesto in giudizio l'accertamento del diritto a essere collocata secondo il punteggio posseduto e la condanna dell'amministrazione a emanare gli atti necessari per il riconoscimento del diritto alla convocazione e alla stipula del contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A042, con decorrenza dalla prima pubblicazione delle graduatorie definitive e, comunque, dal 1/9/2010. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, escludendo la carenza di interesse perché la ricorrente era stata immessa in ruolo dal 1/9/2015 e aveva chiesto anche la retrodatazione della nomina; ha quindi dichiarato il diritto all'inserimento "a pettine". Nel ricorso per cassazione la docente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutta la domanda, osservando che la Corte territoriale si era limitata nel dispositivo a dichiarare il diritto all'inserimento "a pettine" senza statuire sulle ulteriori conseguenze giuridiche ed economiche; con il secondo motivo ha censurato la statuizione sulle spese, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. perché il Ministero, integralmente soccombente, avrebbe dovuto essere condannato alle spese, anche in considerazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 41/2011 già esistente al momento dell'introduzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché nel rito del lavoro rileva il dispositivo letto in udienza e, nel caso concreto, il dispositivo della sentenza d'appello si era limitato a riconoscere il diritto all'inserimento "a pettine" senza statuire sulle ulteriori domande proposte; le argomentazioni contenute nella motivazione non potevano supplire alla mancanza di una corrispondente statuizione dispositiva. È stato quindi disposto l'assorbimento del secondo motivo relativo alle spese. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché provveda a decidere su tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado e riproposte in appello, nonché a regolare nuovamente le spese di lite, comprese quelle del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Nel rito del lavoro, l'omessa pronuncia sussiste quando il dispositivo non contiene una statuizione su tutte le domande proposte; le sole argomentazioni svolte in motivazione non possono supplire alla mancanza del dictum dispositivо.
art. 91 c.p.c.
La censura sulle spese resta assorbita quando la sentenza viene cassata per omessa pronuncia; il nuovo regolamento delle spese è demandato al giudice di rinvio.
art. 92 c.p.c.
La questione della compensazione delle spese è travolta dall'accoglimento del motivo principale e deve essere rivalutata nel giudizio di rinvio.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata come fonte modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Corte cost. n. 41/2011
È citata come precedente che aveva dichiarato l'illegittimità dell'inserimento "in coda", ma non costituisce la ratio decisiva dell'accoglimento.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro il contenuto decisorio della sentenza va desunto primariamente dal dispositivo; la motivazione può solo chiarire il dictum, ma non integrare una statuizione mancante.
- Sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice dichiara in dispositivo solo una parte della tutela domandata, lasciando senza decisione le ulteriori domande sostanziali o economiche, anche se in motivazione ne riconosce la fondatezza.
- Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza per omessa pronuncia, restano assorbite le doglianze sulle spese, che vanno nuovamente regolate dal giudice di rinvio.
- La retrodatazione o gli effetti economici connessi al riconoscimento di un diritto devono essere oggetto di espressa statuizione nel dispositivo, se sono stati specificamente richiesti in giudizio.
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