Sentenza n. 1028/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 714/2023, passata in giudicato. Tale sentenza aveva riconosciuto il loro diritto a ottenere, per gli anni scolastici per i quali ne avevano fatto richiesta, la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per l’importo di 500 euro annui, condannando il Ministero a metterla a loro disposizione. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato una comunicazione dalla quale risultava che Sogei s.p.a. aveva accreditato, il 13 febbraio 2026, gli importi dovuti nei borsellini elettronici dei ricorrenti. I ricorrenti hanno quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese sulla base della soccombenza virtuale, evidenziando il tardivo adempimento dell’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio di ottemperanza, il Ministero aveva dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato mediante l’accredito delle somme riconosciute. Il Collegio ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero in applicazione del principio della soccombenza virtuale: il tardivo adempimento ha confermato l’originaria fondatezza della pretesa dei ricorrenti. Nella liquidazione, il TAR ha valorizzato sia il comportamento collaborativo dell’amministrazione, che aveva infine adempiuto, sia la serialità dei ricorsi patrocinati dai medesimi difensori e l’identità delle posizioni sostanziali e processuali, elementi ritenuti idonei a giustificare una riduzione proporzionale del compenso. Il Ministero è stato condannato a rifondere 500 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto alla carta elettronica del docente, riconosciuto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
“Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta”.
La disposizione è stata richiamata, per analogia, per giustificare una liquidazione ridotta del compenso quando più ricorrenti, assistiti dagli stessi difensori, presentano identiche posizioni sostanziali e processuali e le questioni trattate sono seriali.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione adempie integralmente alla decisione passata in giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento tardivo dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza: il giudice può applicare il principio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata soccombente in base alla fondatezza originaria della pretesa.
- Il comportamento collaborativo dell’amministrazione che provvede, sia pure tardivamente, all’esecuzione del giudicato può incidere sulla quantificazione delle spese, senza eliminare l’obbligo di rifusione quando il giudizio si è reso necessario a causa dell’inadempimento.
- Quando più ricorrenti, assistiti dai medesimi difensori, hanno posizioni sostanziali e processuali identiche e propongono controversie seriali, la liquidazione del compenso può essere proporzionalmente ridotta in ragione della standardizzazione delle attività difensive e della ripartizione dell’impegno professionale tra più giudizi.
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