Cassazione Civile, Ordinanza n. 06804/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito d'impresa e recuperato a tassazione maggiori imposte IVA, IRPEF e IRAP. Il giudizio di merito si era concluso con l'accoglimento solo parziale del ricorso introduttivo della contribuente, con riduzione della percentuale di ricarico dall'85% al 60%. In cassazione la contribuente ha proposto sette motivi: 1) omessa pronuncia e motivazione apparente, per avere la CTR deciso su questioni non dedotte in appello e non sugli otto motivi di gravame; 2) violazione del giudicato esterno per non avere considerato una sentenza passata in giudicato relativa all'anno 2006; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato esterno; 4) omessa pronuncia sulla dedotta carenza di potere del funzionario che aveva sottoscritto l'avviso, prospettata come questione di inesistenza dell'atto; 5) omessa pronuncia e violazione di circolari operative dell'Amministrazione in tema di accesso, determinazione del ricarico e contraddittorio; 6) motivazione apparente e travisamento dei motivi di appello; 7) travisamento dei fatti per avere la CTR attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese dalla contribuente alla Guardia di finanza, utilizzandole per giustificare la riduzione del ricarico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva, rilevando che dal 1° gennaio 2001 la legittimazione spetta all'Agenzia delle entrate. Nei confronti dell'Agenzia ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi primo, sesto e settimo per difetto di specificità e, in parte, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito; ha giudicato infondati o comunque non scrutinabili i motivi secondo e terzo sul giudicato esterno, escludendone l'estensione automatica a diversa annualità d'imposta; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la questione sul potere di firma era stata proposta solo in appello e quindi era inammissibile nel processo tributario; ha considerato inammissibile e comunque infondato il quinto motivo, perché privo di specifica indicazione delle circolari asseritamente violate e comunque smentito dall'accertamento della CTR circa l'assenza di violazioni procedurali. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 300 del 1999
articolazione della legittimazione passiva dell'Agenzia delle entrate dal 1° gennaio 2001
la legittimazione processuale nelle controversie tributarie spetta all'Agenzia delle entrate e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze per gli atti rientranti nelle competenze dell'Agenzia
art. 132 c.p.c.
richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente e nullità della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro della denuncia di motivazione apparente e nullità della sentenza
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato come parametro del contenuto della sentenza tributaria e della censura di motivazione
art. 2909 c.c.
il giudicato esterno opera nel processo tributario solo entro i limiti dei fatti a efficacia pluriennale
art. 324 c.p.c.
richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato esterno
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a domande nuove e inammissibili proposte in appello
art. 360 c.p.c. n. 5
la censura non può tradursi in un riesame del merito o in una critica generica alla motivazione
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e documenti su cui si fonda, riportandone il contenuto rilevante e il luogo dell'atto in cui si trovano
art. 2735 c.c.
le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica integrano confessione stragiudiziale e costituiscono prova diretta del maggior imponibile
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo, in caso di rigetto, al presupposto per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, autosufficiente e localizzato: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura, riprodurne il contenuto essenziale e indicare dove tali elementi si trovano nel fascicolo.
- La denuncia di omessa pronuncia non è configurabile quando la questione o domanda sia stata introdotta per la prima volta in appello in violazione delle preclusioni del processo tributario; su una domanda inammissibile il giudice non ha un autonomo dovere di pronuncia nel merito.
- Nel processo tributario il giudicato formatosi su una determinata annualità d'imposta si estende ad altre annualità solo se riguarda fatti o elementi a efficacia pluriennale e con valore condizionante stabile; non si estende automaticamente a fatti riferiti a periodi d'imposta diversi.
- Le riprese fiscali ancorate a singole annualità, come la determinazione della percentuale di ricarico, devono essere valutate con riferimento al solo periodo d'imposta accertato, senza trasposizioni automatiche da annualità diverse.
- Le dichiarazioni rese dal contribuente alla Guardia di finanza in sede di verifica possono integrare confessione stragiudiziale e costituire prova diretta del maggior imponibile, idonea da sola a sorreggere l'accertamento secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito.
- In cassazione non è consentito censurare la sufficienza della motivazione per ottenere una nuova valutazione del merito, quando la decisione impugnata abbia espresso un iter argomentativo comprensibile e coerente.
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