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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40053/2025 del 12/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva dichiarato di non doversi procedere per il reato di danneggiamento perché l'azione penale non era proseguibile per difetto di querela, e aveva rideterminato la pena per la residua imputazione di minaccia aggravata e recidiva. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge per l'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di minaccia aggravata. Sosteneva, in sostanza, che il reato fosse già prescritto al momento della decisione di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul rilievo che il termine massimo di prescrizione della minaccia aggravata, aumentato in ragione della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma 4, c.p. e computato secondo gli artt. 159 e 161 c.p., ammontava ad anni sedici e mesi sette decorrenti dal 18 ottobre 2016, senza sospensioni del termine. Ne deriva che la prescrizione sarebbe maturata solo il 18 maggio 2033, dunque dopo la sentenza di appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    È il reato per il quale la Corte di appello ha dichiarato il non doversi procedere per difetto di querela.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    Individua la residua imputazione di minaccia aggravata oggetto della rideterminazione della pena.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    La recidiva reiterata è stata riconosciuta e ha comportato un aumento del termine prescrizionale.

  • art. 159 c.p.

    Richiamato per il computo degli effetti sospensivi/aumento del termine di prescrizione nel caso concreto.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato per il limite massimo di aumento del termine di prescrizione applicabile nel caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando, applicando il termine base e gli aumenti di legge correlati alla recidiva, il termine massimo di estinzione non risulta ancora spirato alla data della decisione impugnata.
  • Ai fini della prescrizione occorre verificare il tempus commissi delicti e l'eventuale presenza di sospensioni del corso del termine; in assenza di sospensioni il calcolo va svolto sul decorso lineare dal fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue quando il motivo si fonda su un errore di calcolo del termine prescrizionale smentito dagli atti e dalla corretta applicazione delle norme sulla prescrizione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiPrescrizione del reatoRecidiva

Testo integrale

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