Sentenza n. 515/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l’esecuzione: della sentenza del Tribunale di Nuoro- sezione lavoro n. 119/2024 che ha disposto come segue: “1) Accogliendo la domanda avente a oggetto la c.d. “carta docente”, dichiara che Basilio FADDA ha diritto, in relazione ai rapporti di lavoro a termine richiamati in atto introduttivo, limitatamente ai periodi non coperti dalla prescrizione (cfr. punto 2.3 della motivazione), di percepire la somma di € 500,00 annui, tramite la c.d. “carta elettronica” di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015; 2) Condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione, a corrispondergli, per i titoli e le causali di cui al capo 1, nelle forme di legge, la somma di euro 1.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Nuoro, Sezione lavoro, n. 119/2024, passata in giudicato dopo la definizione dell’appello relativo ad altra questione. La sentenza aveva riconosciuto, per i periodi non prescritti dei rapporti di lavoro a termine, il diritto a percepire euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo il 23 luglio 2024, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, accertando il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero, la rituale notificazione del ricorso e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta di intervento della parte. Il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede l’assenza delle ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel caso concreto, la nomina del commissario ad acta, la complessità e articolazione del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi, la gestione centralizzata dell’ultima fase, l’eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio hanno escluso l’applicazione della misura coercitiva. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma ne esclude l’applicazione quando ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative; tali limiti assumono rilievo anche nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la carta elettronica del docente, il cui riconoscimento al ricorrente costituiva oggetto della sentenza da eseguire.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell’avvalimento ministeriale di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l’attivazione della carta elettronica del docente.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 25 giugno 2014, n. 15
Ha chiarito che l’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo per manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative, tenuto conto delle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento o all’attribuzione di un beneficio, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, consente al creditore di chiedere l’esecuzione coattiva del giudicato.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su semplice richiesta dell’interessato in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando sussistano ragioni ostative concrete, valutate alla luce della complessità delle operazioni esecutive, del coinvolgimento di più strutture o soggetti, dei vincoli organizzativi e finanziari e della natura non essenziale della prestazione dovuta.
- La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una ragione rilevante per escludere l’astreinte, soprattutto quando la misura sostitutiva sia idonea ad assicurare l’esecuzione del giudicato e non ricorrano ulteriori esigenze coercitive.
- Il commissario ad acta, quando individuato in un dipendente già appartenente all’amministrazione debitrice, svolge funzioni ausiliarie del giudice senza diritto a uno specifico compenso, salvo diversa determinazione.
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