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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13728/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La banca aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di un credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario a stato di avanzamento lavori. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte con collocazione ipotecaria per una somma corrispondente a una erogazione ritenuta coperta da garanzia e aveva ammesso al chirografo la restante quota relativa alla prima erogazione parziale, ritenendo mancante un accertamento tecnico sulla percentuale di lavori eseguiti al momento dell’erogazione. Il tribunale, in opposizione ex art. 98 l.fall., ha invece accolto la domanda della banca, affermando che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, che le clausole sullo stato di avanzamento dei lavori attribuiscono alla banca una mera facoltà di controllo nell’interesse proprio e che non esiste una norma che sanzioni con nullità l’omessa verifica dello stato di avanzamento. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione dell’art. 38, comma 2, T.u.b. e degli artt. 1418 e 2033 c.c., sostenendo che il superamento del limite di finanziabilità comporterebbe nullità del contratto e della garanzia, e che le erogazioni parziali oltre tale limite sarebbero nulle o indebitamente pagate; 2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancata prova, da parte della banca, dell’accertamento della consistenza dei lavori prima della prima tranche; 3) nullità della sentenza per motivazione fondata su un principio ritenuto irrilevante; 4) violazione degli artt. 118, 117 e 1350 c.c. e 2033 c.c., assumendo che la modifica delle condizioni di finanziabilità richieda accordo scritto; 5) violazione degli artt. 2722, 2723 e 2033 c.c., sostenendo che un eventuale accordo modificativo doveva essere provato documentalmente; 6) violazione degli artt. 1353 e 2033 c.c., prospettando per la prima volta la tesi che la verifica dello stato dei lavori fosse una condizione sospensiva e che, non essendo avvenuta, l’erogazione fosse priva di effetti con credito restitutorio al chirografo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i primi cinque motivi non si confrontavano con la ratio decidendi del decreto impugnato, perché censuravano il supposto superamento del limite di finanziabilità e la validità del mutuo fondiario, mentre il provvedimento di merito era fondato sulla diversa affermazione che la banca non aveva specifici obblighi di sorveglianza e controllo sullo stato di avanzamento dei lavori. Inoltre, tale questione sul limite di finanziabilità non risultava trattata nel decreto impugnato e la ricorrente non aveva assolto l’onere di indicare di averla dedotta nei gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Anche il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile perché introduceva per la prima volta in cassazione la tesi della condizione sospensiva della verifica dei lavori, mai dedotta prima. Nulla è stato statuito sulle spese, poiché la banca non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 101 l.fall.

    richiamato come base del ricorso della banca per l’ammissione al passivo

  • art. 98 l.fall.

    richiamato per l’opposizione allo stato passivo

  • art. 38, comma 2, T.u.b.

    invocato dal ricorrente per sostenere la nullità del mutuo oltre il limite di finanziabilità

  • art. 1418 c.c.

    invocato per la nullità del contratto e della garanzia

  • art. 2033 c.c.

    invocato per qualificare come indebito quanto erogato senza valido presupposto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per l’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per denunciare asserita nullità della sentenza per motivazione apparente o irrilevante

  • art. 118 T.u.b.

    invocato dal ricorrente nel sostenere la necessità dell’accordo scritto per modificare il finanziamento

  • art. 1350 c.c.

    richiamato per sostenere la necessità della forma scritta dell’accordo modificativo

  • art. 117 T.u.b.

    richiamato dal ricorrente in tema di forma e contenuto del rapporto bancario

  • art. 2722 c.c.

    invocato in relazione alla prova di patti aggiunti o contrari al contenuto documentale

  • art. 2723 c.c.

    invocato in relazione alla prova di modifiche contrattuali

  • art. 1353 c.c.

    invocato per sostenere la natura di condizione sospensiva della verifica dei lavori

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115 del 2002

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione che non risultino trattati nella sentenza impugnata e che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nel giudizio di merito; in tal caso il ricorso è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata: se censura un profilo diverso da quello posto a fondamento del provvedimento, la censura è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • La deduzione, per la prima volta in cassazione, di una diversa qualificazione giuridica del rapporto o della clausola contrattuale, quando essa presupponga nuovi accertamenti di fatto, viola il principio di autosufficienza del ricorso e non può essere esaminata.
  • In presenza di un mutuo ipotecario con clausole sullo stato di avanzamento lavori, il tema del controllo della banca sull’esecuzione delle opere non può essere confuso con quello, diverso, del rispetto del limite di finanziabilità: le relative censure devono essere formulate in modo specifico e coerente con la questione decisa nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoMutuoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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