Cassazione Civile, Ordinanza n. 09375/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite comunicato dall’Agenzia delle entrate e ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IVA relativa all’anno d’imposta 2009 notificata a una società in accomandita semplice. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva poi dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha comunicato l’avvenuta definizione agevolata della controversia e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le parti intimate non si sono costituite.
Norme richiamate
definizione agevolata della controversia
Il perfezionamento della definizione agevolata rende improcedibile la prosecuzione del giudizio e determina la cessazione della materia del contendere.
cessazione della materia del contendere
Quando sopravviene un fatto che elimina l’interesse alla decisione, il giudizio va dichiarato estinto.
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di legittimità, interviene il perfezionamento di una definizione agevolata della controversia, la Corte deve prendere atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e dichiarare l’estinzione del processo.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa regolazione espressamente prevista.
Come è indicizzato
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