Cassazione Penale, Sentenza n. 37958/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e insufficiente motivazione con riferimento alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente): il giudice si sarebbe limitato a richiamare la "oggettiva gravità del fatto" senza esplicitare i criteri di legge e senza giustificare perché la misura scelta (2 anni e 6 mesi) superi la media edittale prevista (intervallo 15 giorni - 4 anni).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria. Ha annullato la sentenza impugnata nella parte relativa alla misura della sospensione della patente e ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per un nuovo giudizio su quel punto. La Corte ha stabilito che, essendo la sanzione stata fissata in misura superiore alla media edittale, il giudice di merito aveva l'onere di motivare espressamente la scelta indicando i criteri di cui all'art. 218 c.d.s. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo derivante dalla ulteriore circolazione). Le restanti statuizioni (pena principale, applicazione dell'attenuante ex art. 589-bis comma 7, ecc.) sono rimaste confermate.
Norme richiamate
art. 589-bis, comma 7, cod. pen.
Riconosciuta in sede di merito come attenuante nella determinazione della pena per il reato di omicidio e lesioni stradali.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1 comma 50
art. 1 comma 50, legge 23/06/2017 n.103
Ha introdotto limiti alla proponibilità dell'impugnazione delle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento), precisando i motivi ammessi; tuttavia le statuizioni poste al di fuori dell'accordo possono essere impugnate nella sede di cassazione secondo la disciplina generale.
art. 448 cod. proc. pen., comma 2-bis
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Disciplinando il patteggiamento, limita i motivi di impugnazione ma non esclude il controllo di Cassazione su parti non comprese nell'accordo.
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Permette il ricorso per cassazione con riferimento alle parti della decisione che non rientrano nell'accordo di patteggiamento; la Corte ha utilizzato tale principio per ritenere ammissibile il ricorso avverso la statuizione sull'accessorio.
art. 218 Codice della Strada, comma 2
art. 218, comma 2, Codice della Strada
Stabilisce i criteri (entità del danno, gravità della violazione, pericolo derivante dalla ulteriore circolazione) cui il giudice deve fare riferimento quando determina le sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha obbligato il giudice di merito a richiamare tali criteri se la misura supera la media edittale.
Giurisprudenza: metodo di calcolo della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa)
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019 (Del Papa)
La media edittale non si calcola dimezzando il massimo, ma dividendo per due il numero di mesi/anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato al minimo; se la sanzione amministrativa eccede tale media il giudice deve motivare la scelta.
Massime di principio
- Se la sanzione amministrativa accessoria è fissata entro la media edittale (secondo il metodo giurisprudenziale), la motivazione implicita del giudice può essere sufficiente salvo specifici indici di meritevolezza dell'imputato.
- Se la sanzione amministrativa accessoria è fissata in misura superiore alla media edittale, il giudice ha l'obbligo di motivare espressamente la decisione richiamando i criteri dell'art. 218 c.d.s.: entità del danno, gravità della violazione, e pericolo che la ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
- La motivazione della sanzione penale e di quella amministrativa accessoria è autonoma: non è lecito compensare la mancanza di motivazione di una con la motivazione dell'altra.
- Le statuizioni poste al di fuori dell'accordo di patteggiamento (o non corrispondenti alla richiesta) possono essere impugnate in Cassazione secondo la disciplina generale (art. 606 comma 2), anche se la sentenza è frutto di applicazione della pena su richiesta.
- In caso di dubbio sul calcolo della media edittale, verificare che il giudice abbia applicato il metodo corretto (dividere l'intervallo tra minimo e massimo per due e sommare al minimo) e che abbia motivato adeguatamente se la misura supera la media.
- Se la motivazione è generica (es. richiamo solo alla "gravità oggettiva del fatto") ed la misura supera la media, è fondata la censura in cassazione e può seguire l'annullamento parziale e il rinvio al giudice di merito.
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