Cassazione Penale, Sentenza n. 28271/2023 del 30/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la conferma, da parte della Corte d'appello di Roma, della condanna per due reati di truffa in concorso. I fatti contestati riguardavano l'attivazione e l'intestazione di più carte PostePay usate dai complici che, mediante telefonate e simulazione di operatori SISAL, inducevano gli addetti di ricevitorie a effettuare ricariche per un importo complessivo corrispondente al profitto illecito. Il ricorrente deduceva: 1) contrasto con una precedente sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma e con un decreto di archiviazione relativi a fatti analoghi; 2) manifesta illogicità della motivazione della Corte d'appello, in particolare sulla valutazione della condotta (fornitura dei dati della carta della convivente come indice di malafede) e sul rilievo della coscienza o accettazione del rischio da parte dell'imputato; 3) vizio nella valutazione del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, per non aver valutato adeguatamente l'incensuratezza e le condizioni economiche dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in larga parte, censure sulla valutazione del merito e quindi non ammissibili in cassazione, e ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'appello. La motivazione di merito è stata ritenuta fondata sui seguenti elementi: a) Mastroianni aveva attivato e ritirato le cinque carte PostePay utilizzate per accreditare i proventi delle truffe; b) le indagini non hanno verificato l'esistenza del terzo presunto beneficiario (Giovanni Ghia); c) l'attivazione delle carte è stata causalmente rilevante per la consumazione delle truffe; d) la fornitura dei dati della carta intestata alla convivente e l'inverosimiglianza della versione difensiva hanno reso plausibile la malafede o, almeno, l'accettazione del rischio dell'uso illecito delle carte. Quanto alle circostanze attenuanti e ai benefici (sospensione condizionale, non menzione), la Corte ha ritenuto legittimo valutare prevalente l'elemento dell'entità del fatto (numero elevato di carte attivate) e i precedenti penali, escludendo le attenuanti e i benefici. Sulla pena, la Corte ha ritenuto adeguata la misura applicata, comunque inferiore alla media edittale. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti delle doglianze in cassazione con riferimento alla motivazione: la doglianza deve riguardare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione; non sono sindacabili in cassazione valutazioni non manifestamente illogiche dei fatti e della credibilità delle prove.
art. 133 cod. pen.
Criteri per l'apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice di merito può basare la decisione su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti (es. precedenti, entità del reato) e la valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione salvo vizio rilevante.
art. 640 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di truffa; la pena media edittale è richiamata per valutare la congruità della pena inflitta, ma la determinazione specifica della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Predisposizione delle conseguenze economiche per il ricorso inammissibile: condanna alle spese del procedimento e alla somma a favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In temi di ricorso per cassazione non sono ammissibili rimostranze che si limitino a contestare la persuasività o la diversa valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito; è necessario dimostrare la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- L'attivazione e la consegna di strumenti di pagamento utilizzati per commettere reati possono costituire un contributo causale al reato e, se accompagnate da elementi indicativi (es. uso di carta intestata a terzi per ricevere il corrispettivo), possono essere valutate come indice di malafede o di accettazione del rischio dell'uso illecito.
- Provvedimenti di assoluzione o di archiviazione relativi a fatti diversi, anche se analoghi nella modalità, non impediscono diverse valutazioni di responsabilità quando gli oggetti processuali e le circostanze contestate siano differenti.
- La concessione o l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici (sospensione condizionale, non menzione) rientra in gran parte nel potere discrezionale del giudice di merito, che può ritenere prevalenti alcuni elementi (es. numero e gravità delle condotte, precedenti) senza dover analizzare esaurientemente tutti gli elementi dell'art. 133 cod. pen.
- La determinazione della pena entro il quadro edittale è discrezionale e, se la pena è entro la misura media o inferiore, la motivazione formalmente è adeguata anche con espressioni generiche come 'pena congrua' o 'pena adeguata' salvo che la pena sia molto superiore alla misura media, caso in cui è richiesta motivazione più dettagliata.
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