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Sentenza

Sentenza n. 8758/2026 - Roma, Sezione 4B

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma - Sezione Quarta Bis n. 13257/2025 (N.R.G. 1446/2025), pubblicata il 07.07.2025 ed in pari data notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito;

Giustizia amministrativa202601872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 13257/2025 nella parte relativa al pagamento delle spese di giudizio e dei relativi accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del TAR Lazio n. 13257/2025, resa in un precedente giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a., aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l'amministrazione alla rifusione di euro 1.500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 7 luglio 2025, non era stata impugnata e aveva acquistato efficacia di giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 147 della legge n. 388/2000, l'amministrazione non aveva ancora provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di ottemperanza, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era idoneo all'esecuzione, che l'amministrazione non aveva proposto appello e che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo senza pagamento. Ha ordinato al Ministero di conformarsi alla sentenza precedente e di pagare alla ricorrente le somme liquidate a titolo di spese giudiziali, accessori e rimborso del contributo unificato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione amministrativa della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di perdurante inadempimento, ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie o un funzionario delegato, con ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi, previa istanza della ricorrente e verifica dell'eventuale pagamento. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e adottando misure sostitutive in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 116 c.p.a.

    Individua il precedente giudizio di accesso nel quale era stata pronunciata la sentenza posta in esecuzione.

  • art. 147 l. 388/2000

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il giudice ne ha constatato il decorso.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza all'amministrazione quale titolo esecutivo.

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una sentenza notificata all'amministrazione e la conseguente formazione del giudicato rendono il titolo idoneo all'esecuzione mediante giudizio di ottemperanza.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'inerzia dell'amministrazione obbligata legittima il creditore a chiedere l'ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di spese processuali liquidate da una sentenza, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla presentazione di un'istanza del creditore e alla verifica dell'eventuale adempimento, con assegnazione di un ulteriore termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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