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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30823/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e, conseguentemente, anche il terzo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro l'intimazione di pagamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la contribuente alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva rigettato l'appello dell'agente ritenendo non provata la conoscenza, da parte della contribuente, della cartella di pagamento presupposta all'intimazione. In cassazione la società di riscossione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2719 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo di avere assolto l'onere della prova mediante produzione della copia della relata di notifica della cartella, recante consegna a persona qualificatasi figlia convivente della destinataria e indicazione del numero identificativo dell'atto; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; con il terzo ha denunciato la violazione dell'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 per avere la CTR ritenuto necessaria la produzione della cartella integrale o della matrice.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che l'agente della riscossione aveva assolto l'onere della prova della notifica della cartella presupposta mediante la relata prodotta in giudizio

  • art. 2719 c.c.

    richiamato in relazione alla valenza probatoria della copia della relata di notifica prodotta dalla parte

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per censurare la violazione di legge nella decisione della CTR

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma invocata per il dedotto vizio motivazionale, motivo poi assorbito

  • art. 7 Statuto del contribuente

    l'obbligo di motivazione degli atti tributari è funzionale a garantire la difesa del contribuente e non opera, o non richiede integrazioni, per atti già conosciuti o comunque conoscibili dal destinatario

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    la prova del perfezionamento della notifica della cartella e della data può essere fornita tramite la relata di notificazione e/o l'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre la copia integrale della cartella

  • art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973

    l'obbligo per l'agente della riscossione di esibire la matrice o copia della cartella in caso di richiesta del contribuente opera solo se il contribuente non sia già in condizione di conoscere i presupposti della pretesa tributaria

Massime di principio

  • In tema di notifica della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio e della sua data può essere assolta mediante la produzione della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento che rechino gli estremi identificativi dell'atto, senza necessità di depositare in giudizio la copia integrale della cartella.
  • L'obbligo di motivazione dell'atto della riscossione è soddisfatto quando il destinatario sia già stato messo in condizione di conoscere, in modo agevole, natura e presupposti della pretesa fiscale; non occorre una rinnovata allegazione dell'atto presupposto quando esso risulti già conosciuto o conoscibile.
  • La mancata produzione della cartella presupposta non determina invalidità dell'intimazione di pagamento se dagli atti notificatori risulta che il contribuente ha ricevuto la cartella e ne poteva ricavare gli elementi essenziali della pretesa.
  • In presenza di documentazione idonea a dimostrare la notifica della cartella, il giudice di merito non può esigere ulteriori prove documentali, salvo specifiche contestazioni sulla conformità della copia o sull'effettiva riferibilità dell'atto notificato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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