Cassazione Penale, Sentenza n. 21636/2023 del 19/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce un unico motivo di impugnazione, lamentando che non avrebbe potuto essere data lettura del verbale di querela/denuncia della persona offesa (Facciuto Vincenzo) perché tale denuncia non conterrebbe una reale volontà di perseguire e la condotta inerte della persona offesa sarebbe indice di remissione tacita della querela; quindi la lettura sarebbe vietata dall'art. 511, co. 4, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d) c.p.p.: il motivo di ricorso risulta generico e non enuncia in forma specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, come richiesto dalla norma. La Corte ha rilevato che il ricorrente non si è soffermato sul contenuto della querela né ha dimostrato che le dichiarazioni della persona offesa non manifestassero una volontà punitiva; inoltre la corte territoriale aveva motivato adeguatamente e non era stata confutata. La Corte ha ricordato la giurisprudenza che ammette l'uso della querela acquisita al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti anche se il querelante si sottrae all'esame. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato; citata nell'ambito della descrizione del capo di imputazione
art. 582 c.p.
Norma sostanziale relativa al reato (lesioni) ascritto all'imputato; citata nell'ambito dell'imputazione
art. 511, co. 4, c.p.p.
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di lettura della querela in presenza di remissione tacita; la Corte, tuttavia, ha ritenuto che l'affermazione non fosse adeguatamente documentata e che la lettura della querela potesse essere valutata in base al consenso delle parti e al contenuto concreto
art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p.
Stabilisce che il ricorso in cassazione deve enunciare in forma specifica i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno: la Corte ha ritenuto il ricorso generico e perciò inammissibile
art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p.
Norma che prevede l'inammissibilità del ricorso quando i motivi sono generici; la Corte l'ha richiamata per dichiarare l'inammissibilità
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma normativa straordinaria richiamata riguardo alle modalità di trattazione orale dei ricorsi in udienza pubblica; citata nel contesto delle modalità processuali seguite
art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (conv. in legge n. 15/2022)
Norma di proroga delle disposizioni procedurali straordinarie menzionate; citata per spiegare la rilevanza delle regole procedurali
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e contributi per l'inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per irrogare le sanzioni pecuniarie e le spese al ricorrente
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000
Citata dalla Corte per giustificare la possibilità di sanzionare il ricorrente anche quando l'inammissibilità è evidente, ricollegando la responsabilità del ricorrente alla determinazione dell'inammissibilità stessa
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 4840 del 05/11/2021, Rv. 282774
Arresto richiamato per affermare che la querela acquisita al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti è utilizzabile come mezzo di prova anche se il querelante evita l'esame
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione va redatto indicando in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ciascun motivo; la genericità comporta inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p.
- La semplice affermazione che la persona offesa si ‘disinteressi’ o che vi sia remissione tacita della querela non è sufficiente: chi impugna deve spiegare e documentare concretamente il contenuto della querela e le ragioni per cui quelle dichiarazioni non manifestano volontà punitiva.
- La querela o denuncia acquisita al fascicolo per il dibattimento con il consenso delle parti può essere utilizzata come mezzo di prova anche se il querelante si sottrae all'esame, salvo specifiche contestazioni motivate sul suo contenuto o sulla sua utilizzabilità.
- Se il giudice di merito motiva congruamente e il ricorrente non confuta puntualmente quella motivazione, la censura in cassazione che si limiti a ripetere le stesse argomentazioni già esaminate in appello è destinata a essere ritenuta generica e inammissibile.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o redatte in modo irregolare possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'imposizione di somme a titolo di ammenda/contributo ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto bisogna valutare il rischio di sanzioni quando si propone ricorso privo dei requisiti formali e sostanziali richiesti.
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