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Sentenza

Sentenza n. 1343/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13.11.2024.

Giustizia amministrativa202503942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero all'accredito di 2.500 euro, oltre accessori, nonché al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 novembre 2024. La pronuncia aveva riconosciuto al docente, in relazione al servizio prestato con contratti a tempo determinato, il diritto al beneficio economico della Carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, disponendo l'accredito di 2.500 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti previsti dalla legge, nonché la rifusione delle spese di lite. Nonostante la notifica del titolo, il passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche e l'assenza di impugnazione, l'amministrazione non ha adempiuto. È stata quindi chiesta l'integrale esecuzione del giudicato, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, nonché l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentate le pretese e non contestato dall'amministrazione l'inadempimento agli obblighi risultanti dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero e all'USR di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, sia quanto alla sorte capitale e agli accessori sia quanto alle spese di lite, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il potere di adottare gli atti necessari, anche avvalendosi delle strutture amministrative competenti. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario. Il TAR ha invece escluso, allo stato, la penalità di mora ex art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a., in considerazione dell'esiguità dell'importo, riservandone l'eventuale applicazione su istanza della parte in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. L'amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria allo stato, salva la possibilità di applicarla in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche costituisce, nel caso concreto, il presupposto temporale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Disciplinano, rispettivamente, la regolazione delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione non esegue un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, notificato e divenuto esecutivo, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'integrale esecuzione del titolo entro un termine assegnato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, ove l'inadempimento risulti documentato e non sia specificamente contestato dall'amministrazione, il giudice può adottare direttamente le misure necessarie per rendere effettivo il comando giudiziale, compresa la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza che accerta l'inottemperanza, con efficacia condizionata al mancato adempimento entro il termine assegnato e con individuazione dei poteri necessari all'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 2, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla quando, valutate le circostanze concrete e l'esiguità dell'importo, non ne ravvisi allo stato i presupposti, riservandone l'applicazione in caso di persistente ritardo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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