Ordinanza n. 124/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. prot. -OMISSIS- (all. 1) adottato dal Questore della Provincia di Savona in data 10 agosto 2024 e notificato all'odierno ricorrente in data 27.2.2026, portante la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo-OMISSIS- emesso dalla Questura di Savona -OMISSIS--OMISSIS-; - di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Savona che disponeva la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, chiedendone anche la sospensione cautelare. Ha dedotto la mancata valutazione della propria pericolosità in concreto, in considerazione della risalenza dei fatti contestati, della lunga permanenza in Italia e della pluralità di rapporti personali e lavorativi instaurati durante il soggiorno. Ha inoltre rappresentato la ripresa di normali rapporti familiari e prodotto una dichiarazione scritta resa da una sola persona, la quale attestava il ripristino dei rapporti con il ricorrente e il pagamento da parte di quest'ultimo degli studi della figlia. Il ricorrente ha quindi sostenuto, in via cautelare, il venir meno della pericolosità sociale posta a fondamento della revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ritenendo, all'esito del sommario esame proprio della fase cautelare, che il provvedimento impugnato apparisse prima facie legittimo in relazione alla gravità dei fatti contestati e al loro coinvolgimento di minori. La documentazione prodotta non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare la cessazione della pericolosità, poiché proveniva da una sola persona e almeno una delle persone coinvolte non aveva fornito dichiarazioni o altri elementi sulla ripresa dei normali rapporti e sul venir meno della pericolosità. È stata quindi esclusa la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'efficacia dell'atto. Il TAR ha precisato che l'Amministrazione potrà valutare l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro diverso da quello di lungo periodo, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 286/1998, per consentire il monitoraggio dell'effettiva cessazione della pericolosità e della piena reintegrazione sociale. Le spese della fase cautelare sono state riservate al definitivo.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo
Il TAR richiama la possibilità per l'Amministrazione di valutare il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro diverso da quello di lungo periodo, quale misura idonea a consentire il monitoraggio della cessazione della pericolosità e della reintegrazione sociale.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda e della decisione cautelare sulla sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei fatti penali relativi a minori.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la gravità dei fatti contestati e il coinvolgimento di minori possono sostenere, prima facie, la legittimità della revoca di un permesso di soggiorno per lungo periodo, anche quando il ricorrente deduca la risalenza dei fatti e la lunga permanenza sul territorio nazionale.
- La prova della cessazione della pericolosità concreta deve essere sufficientemente attendibile e completa: una dichiarazione proveniente da una sola persona coinvolta nei fatti, in assenza di analoghi elementi riferibili agli altri soggetti interessati, può non essere idonea a dimostrare il ripristino dei rapporti e il venir meno della pericolosità.
- Il rigetto della sospensione cautelare della revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non preclude all'Amministrazione la valutazione del rilascio di un diverso permesso di soggiorno per lavoro, funzionale al monitoraggio della cessazione della pericolosità e della reintegrazione sociale.
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