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Sentenza

Sentenza n. 830/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione: - del provvedimento di D.A.S.P.O. n. -OMISSIS- del 13.5.2025 e notificato in pari data nonché di ogni altro atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità.

Giustizia amministrativa202500931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.A.S.P.O. nazionale della durata di otto anni, adottato in relazione all'accensione e al lancio di un fumogeno durante una manifestazione calcistica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il D.A.S.P.O. adottato dopo una partita di calcio, deducendo violazione dell'art. 6 della legge n. 401/1989, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ha sostenuto che la propria condotta, consistente nell'accensione e nel lancio di un solo fumogeno, caduto nell'intercinta della curva e non direttamente pericoloso, non fosse causa della nube di fumo, del lancio dei razzi e della sospensione della partita, attribuiti al complessivo comportamento di altri tifosi. Ha inoltre censurato la sproporzione della durata di otto anni del divieto rispetto alla condotta individualmente contestata. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata precedentemente respinta per difetto del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso parzialmente. Ha ritenuto legittima la valutazione di pericolosità della condotta: il lancio del fumogeno, pur singolo, non esplodente e caduto in un'area non direttamente pericolosa, si collocava in un quadro complessivo caratterizzato dall'accensione di numerosi fumogeni e petardi e dal lancio di tre razzi sul terreno di gioco, con sospensione della partita e intervento delle forze dell'ordine. Il D.A.S.P.O. poteva quindi essere adottato anche senza una diretta lesione dell'ordine pubblico, essendo sufficiente una condotta idonea a porlo in pericolo o a creare turbative. Ha invece ritenuto fondata la censura relativa alla durata di otto anni. Poiché il ricorrente era già stato destinatario di un precedente D.A.S.P.O. biennale, la nuova durata rientrava nella forbice legale da cinque a dieci anni, ma risultava superiore alla metà dell'intervallo edittale e non era sorretta da una motivazione specifica sulla proporzionalità della dosimetria rispetto alla condotta individuale, consistita nel lancio di un solo fumogeno senza ulteriori atti di violenza. Il provvedimento è stato pertanto annullato limitatamente alla durata di otto anni, con obbligo dell'Amministrazione di rideterminarsi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 401/1989

    Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive [...] nei confronti di [...] coloro che [...] risultino avere tenuto [...] una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico.

    Il D.A.S.P.O. è una misura di prevenzione applicabile anche in assenza di una lesione effettiva dell'ordine pubblico, quando la condotta individuale, valutata nel contesto complessivo, sia idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    La durata del nuovo divieto [...] non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.

    Nel determinare la durata del D.A.S.P.O. aggiuntivo, l'Amministrazione deve motivare specificamente la scelta della durata concreta e rispettare il principio di proporzionalità, rapportando la dosimetria alla gravità della condotta individualmente ascritta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il D.A.S.P.O. può essere adottato quale misura di prevenzione anche in assenza di una lesione effettiva dell'ordine pubblico, quando la condotta, sulla base di elementi di fatto, sia evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione ovvero sia concretamente idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative all'ordine pubblico.
  • La pericolosità rilevante ai fini dell'art. 6 della legge n. 401/1989 può essere desunta dalla collocazione della condotta individuale nel contesto complessivo degli episodi verificatisi durante la manifestazione sportiva, anche se il singolo comportamento non ha prodotto da solo la sospensione dell'evento o un danno diretto.
  • La determinazione della durata di un D.A.S.P.O. aggiuntivo entro la forbice legale non è sottratta al controllo di proporzionalità: l'Amministrazione deve motivare in modo specifico la durata concretamente prescelta, tenendo conto della gravità e delle caratteristiche della condotta individualmente contestata.
  • Quando la condotta individuale consiste nel lancio di un solo fumogeno, non esplodente, caduto in un'area non direttamente pericolosa e non seguito da ulteriori atti di violenza, la scelta di una durata particolarmente elevata del D.A.S.P.O. richiede una motivazione puntuale sulla sua necessità e proporzionalità; in mancanza, il provvedimento è illegittimo limitatamente alla durata e l'Amministrazione deve rideterminarla.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

Testo integrale

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