Cassazione Penale, Sentenza n. 51688/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palermo che ha respinto il riesame dell'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP di Palermo (20/02/2023) su istanza di assistenza ex art. 31 Reg. EPPO. I difensori deducono: 1) violazione e errata applicazione degli artt. 125 e 253 c.p.p. per mancata indicazione delle fattispecie e dei fatti concreti (assenza di enunciazione del fumus del reato e della partecipazione alle frodi ‘carosello’); 2) violazione degli artt. 309, comma 9; 324, comma 7; 321 c.p.p. e degli artt. 30, 31, 32 del regolamento EPPO per avere il collegio cautelare ritenuto estranea alla propria cognizione la verifica del fumus e per non avere valutato il quadro indiziario in contrasto con il Gip emittente; 3) violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. per carenza di motivazione circa l'urgenza e la necessità dell'anticipazione degli effetti ablativi (presunta semplice valutazione sulla confiscabilità dei beni senza motivazione sui presupposti cautelari).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista (euro 3.000) a favore della Cassa. In motivazione la Corte ha ritenuto: (i) infondato il primo motivo perché l'ordinanza impugnata indicava le norme incriminatrici e richiamava fatti, modalità della frode e elementi indiziari specifici (società coinvolte, intercettazioni); (ii) inammissibile il secondo motivo in quanto il regolamento EPPO e il sistema di mutuo riconoscimento impongono che l'autorità dello Stato richiesto verifichi principalmente i presupposti formali e la conformità alle norme interne di esecuzione (lex fori), mentre l'esame di merito sulla sussistenza degli elementi probatori e del fumus resta prevalentemente di competenza dell'autorità giudiziaria emittente; (iii) conforme al diritto interno (anche alla luce della decisione quadro 2003/577/GAI e del d.lgs. 15/02/2016 n.35) il limite di cognizione del giudice dell'esecuzione alla verifica formale, alla proporzionalità, alle modalità esecutive e alla congruità della motivazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'autorità richiesta non sindaca le ragioni di merito delle decisioni degli altri Stati membri, salvo il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 2017/1939 (istituzione dell'EPPO)
Il regolamento disciplina l'attività dei procuratori europei delegati e prevede che le misure adottate su richiesta di assistenza siano giustificate e adottate secondo la lex fori del procuratore delegato incaricato; l'autorità dello Stato richiesto ha competenza limitata al controllo formale e alla verifica della conformità alla propria normativa di esecuzione, non al sindacato di merito sulla sussistenza degli indizi.
Art. 31 del Reg. EPPO
Prevede cooperazione e assistenza tra procuratori europei delegati e stabilisce che quando una misura deve essere eseguita in altro Stato membro, il procuratore delegato incaricato decide l'adozione e la assegna a un procuratore delegato nello Stato di esecuzione; l'autorizzazione e la giustificazione della misura seguono la lex fori del procuratore delegato incaricato del caso.
Art. 30 del Reg. EPPO
Consente misure finalizzate all'ablazione (es. congelamento di proventi/strumenti), corrispondenti a misure di sequestro anticipatorio; giustifica provvedimenti di blocco dei beni adottati nell'ambito dell'EPPO.
Art. 32 del Reg. EPPO
Stabilisce che le misure devono essere eseguite conformemente alla lex loci e alle formalità indicate dal procuratore delegato incaricato, salvo conflitto con principi fondamentali dello Stato richiesto; la Corte ha ritenuto che le doglianze di merito debbano essere in primo luogo perseguite davanti all'autorità del foro emittente.
D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 35 (attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI)
Ha recepito la disciplina sul blocco dei beni nell'Unione; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'autorità giudiziaria richiesta è limitata alla verifica dei requisiti formali della richiesta di assistenza e non sindaca i motivi di merito del provvedimento emesso dallo Stato membro richiedente.
Decisione quadro del Consiglio dell'U.E. 2003/577/GAI
Riferimento normativo all'istituto del blocco dei beni; la Corte la utilizza per argomentare l'omologia con il sequestro richiesto dall'EPPO e per delimitare la cognizione dell'autorità di esecuzione.
Art. 696‑quinquies c.p.p. (introdotto con D.lgs. n.149/2017)
l'autorità giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni e i provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E in ogni caso assicurato il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato
Principio del mutuo riconoscimento: l'autorità richiesta non può sindacare il merito delle decisioni straniere, potendo limitarsi al controllo della legittimità formale e al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno.
Artt. 125, 253, 309 comma 9, 321, 324 comma 7 c.p.p.
Norme del codice di procedura penale richiamate dai ricorrenti per contestare motivazione e indicazione dei fatti; la Corte ha ritenuto che, nel quadro di esecuzione di provvedimenti EPPO, il controllo del giudice dell'esecuzione è comunque circoscritto agli aspetti formali, di proporzionalità, modalità esecutive e congruità della motivazione, non a un riesame pieno del fumus.
D.lgs. 9/21 (recepimento Reg. EPPO in ordinamento interno)
Il decreto richiamato è stato considerato dalla Corte come la norma di recepimento che delimita la cognizione del giudice italiano nella valutazione dei provvedimenti adottati nell'ambito EPPO, confermando la limitazione al controllo formale e alla verifica di conformità interna.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di sequestro è emesso su istanza dell'EPPO/di un procuratore europeo delegato per esecuzione in Italia, il giudice italiano dell'esecuzione è limitato principalmente a un controllo formale (presupposti formali, proporzionalità, modalità esecutive e congruità della motivazione) e non può rinnovare un sindacato pieno di merito sulla sussistenza del fumus del reato, che resta in primo luogo di competenza dell'autorità emittente.
- Le doglianze sulla descrizione dei fatti, sulla qualificazione giuridica o sull'esistenza di un quadro indiziario concreto dovranno essere in prima battuta dedotte davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il provvedimento (lex fori); il ricorso nello Stato di esecuzione può contestare eventuali illeciti procedurali o il mancato rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento interno.
- Per resistere efficacemente a un provvedimento di sequestro eseguito per assistenza EPPO è necessario documentare con chiarezza, sin dall'origine del gravame, profili di incompatibilità con i principi fondamentali interni o vizi formali rilevanti (es. inesistenza di autorizzazione richiesta dalla lex fori, violazione di garanzie processuali fondamentali) piuttosto che limitarsi a contestare il merito dell'accusa.
- Il giudice italiano può però verificare la congruità motivazionale e la proporzionalità della misura; quindi, se la motivazione del provvedimento estero è manifestamente generica o carente rispetto agli elementi essenziali richiesti dalla normativa di esecuzione, ciò può costituire valido motivo di opposizione in Italia.
- In contenziosi transnazionali con coinvolgimento dell'EPPO è strategico coordinare impugnazioni e istanze difensive tra lo Stato di esecuzione e lo Stato emittente, coinvolgendo tempestivamente la Procura/autorità competente nel luogo dell'emissione per far valere questioni di merito e prova.
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