Sentenza n. 833/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte dell’amministrazione, della condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza n. 76/2024 del TAR Marche
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 76/2024 del TAR Marche, nella parte relativa alla condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha effettuato il pagamento, dopo la proposizione del ricorso e dopo solleciti del Tribunale nell’ambito delle precedenti ordinanze istruttorie. Il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e chiesto la declaratoria di improcedibilità, insistendo per la rifusione delle spese del giudizio. L’amministrazione non si è opposta all’improcedibilità, ma ha chiesto la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, essendo intervenuto il pagamento delle spese dovute in esecuzione del giudicato. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico dell’amministrazione, rilevando che il pagamento è stato effettuato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 250 per onorari, oltre spese generali, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, applicando per analogia e con riduzione i criteri della Tabella 16 relativa alle procedure esecutive mobiliari, in ragione della semplicità e del carattere esclusivamente patrimoniale della controversia. Il Collegio ha inoltre chiarito che, per evitare ulteriori ritardi, il pagamento deve essere effettuato entro 120 giorni dalla ricezione, da parte dell’ufficio competente, di tutte le informazioni necessarie; il creditore deve collaborare secondo buona fede e correttezza, fornendo tempestivamente tali informazioni.
Norme richiamate
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
buona fede e collaborazione
Il creditore deve farsi parte diligente e cooperare con l’amministrazione, fornendo le informazioni necessarie a consentire il tempestivo pagamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto nel corso del processo determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la pretesa esecutiva è stata soddisfatta.
- Quando l’amministrazione adempie soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico anche se il giudizio diviene improcedibile, secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
- Nell’esecuzione di una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il termine per il pagamento decorre da quando l’ufficio competente riceve tutte le informazioni necessarie; il creditore è tenuto a collaborare secondo buona fede per rendere possibile l’adempimento.
- La liquidazione delle spese in un giudizio di ottemperanza di semplice natura patrimoniale può essere effettuata applicando analogicamente i criteri tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari, con riduzione proporzionata alla semplicità della controversia.
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