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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 649/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere, deducendo vizio di motivazione per non aver valutato la possibilità di sostituire la misura con gli arresti domiciliari "ordinari" ai sensi dell'art. 284 c.p.p., anche nelle forme di controllo dell'art. 275‑bis c.p.p.; il Tribunale aveva motivato solo in relazione alla richiesta fondata sull'art. 89 D.P.R. 309/1990 senza affrontare la richiesta alternativa e distinta relativa agli arresti domiciliari "ordinari".

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per carenza di motivazione del giudice del riesame sulla possibilità di disporre gli arresti domiciliari "ordinari" (anche con le forme di controllo di cui all'art. 275‑bis). L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 309, comma 7 c.p.p.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata come una delle fattispecie di reato contestate all'indagata; rilevante solo ai fini della valutazione complessiva del quadro indiziario e dei presupposti cautelari

  • art. 624‑bis c.p.

    Altro articolo del codice penale relativo ai reati contestati; citato nel capo d'imputazione ma non centrale nella motivazione impugnata sulla sostituzione della misura

  • art. 284 c.p.p.

    Prevede la possibilità di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari "ordinari" quale misura sostitutiva della custodia in carcere; la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame dovesse espressamente valutare e motivare la praticabilità di tale misura quando richiesta

  • art. 275‑bis c.p.p.

    Regola forme di controllo (es. misure tecniche di controllo a distanza) che possono accompagnare l'esecuzione degli arresti domiciliari; la Corte ha sottolineato che il giudice doveva considerare anche la fattibilità di misure che prevedono tali forme di controllo

  • art. 89 D.P.R. 309/1990

    Norma speciale richiamata dal Tribunale in relazione a misure cautelari per delitti di stupefacenti; il giudice si è limitato a motivare sulla richiesta fondata su questa norma senza esaminare l'alternativa costituita dagli arresti domiciliari regolati dal codice di procedura penale

  • art. 299 c.p.p.

    Richiamato nella istanza di sostituzione come possibile base procedurale per modificare la misura cautelare; la Corte evidenzia che, oltre a norme speciali, andava valutata anche l'applicabilità delle disposizioni ordinarie

  • art. 309, comma 7 c.p.p.

    Norma richiamata per individuare la competenza al nuovo giudizio dopo l'annullamento con rinvio; la Corte ha disposto il rinvio al Tribunale di Bologna ai sensi di tale disposizione

  • art. 94, comma 1‑ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale per gli adempimenti di cancelleria a seguito della decisione di annullamento e rinvio; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Se il difensore chiede la sostituzione della custodia con gli arresti domiciliari su basi alternative (norme speciali e norme ordinarie), il giudice deve valutare e motivare espressamente ciascuna delle opzioni rilevanti; l'omissione è vizio di motivazione.
  • La valutazione della "praticabilità" degli arresti domiciliari deve considerare anche le forme di controllo previste (es. art. 275‑bis c.p.p.); il giudice deve spiegare perché tali misure sarebbero o meno idonee.
  • Quando il giudice si limita a motivare soltanto su una delle richieste presentate dalla difesa, la decisione può essere annullata in sede di legittimità per carenza motivazionale e la causa rinviata per nuovo esame.
  • In cause con reati disciplinati da norme speciali (es. DPR 309/1990), la presenza di una disciplina speciale non esime il giudice dall'esaminare eventuali rimedi offerti dall'ordinamento generale (codice di procedura penale).
  • Per evitare rischi di annullamento e rinvio, la difesa dovrebbe formulare richieste alternative e circostanziare le ragioni di praticabilità degli arresti domiciliari, indicando eventuali misure di controllo concrete e proponendo prova della loro efficacia.
  • L'annullamento con rinvio comporta che al giudice di merito venga imposto di emettere un nuovo provvedimento motivato, attenendosi alle indicazioni della Corte sulla necessità di valutare tutte le opzioni sollevate.

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