Sentenza n. 804/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3187/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 20.06.2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3187/2024, relativa all'erogazione della Carta Docente per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3187/2024, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio economico di 500 euro annui tramite Carta Docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza, notificata al Ministero il 2 luglio 2024, era passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, l'Amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha quindi domandato l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento dell'importo complessivo di 1.500 euro e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha accertato l'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza del giudice del lavoro, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di qualsiasi pagamento. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza da parte della ricorrente per compiere tutti gli atti necessari al pagamento, a carico e spese dell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza esercitata davanti al giudice amministrativo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il termine deve decorrere prima della declaratoria di inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata quale base normativa del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato ritualmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie e l'amministrazione non ha eseguito la condanna.
- In presenza di documentazione attestante la mancata esecuzione e di assenza di contestazioni dell'amministrazione sull'an e sul quantum del credito, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale entro un termine perentorio.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, individuandone poteri e termine di intervento.
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