Sentenza n. 4052/2026 - Napoli, Sezione 8
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza del 6 ottobre 2025 diretta al rilascio del permesso di costruire
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2021 una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale. All'esito dell'istruttoria, il Comune aveva comunicato nel marzo 2023 l'accoglimento della domanda e il nulla osta al rilascio del titolo, subordinandolo al pagamento di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione, anche mediante rateizzazione. Dopo avere inizialmente omesso il pagamento per difficoltà economiche e avere chiesto chiarimenti sull'attualità degli importi, il ricorrente versava integralmente la somma richiesta il 30 giugno 2025. Nonostante il pagamento, il Comune non rilasciava il permesso né riscontrava la successiva istanza-diffida del 6 ottobre 2025. Il ricorrente deduceva l'illegittimità del silenzio-inadempimento e chiedeva l'accertamento dell'obbligo comunale di provvedere, il rilascio del titolo e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR accoglie la domanda nei limiti dell'accertamento dell'obbligo di provvedere. Ritiene sussistente l'obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente sull'istanza, poiché il ricorrente aveva corrisposto le somme richieste nel precedente nulla osta. Il ritardo nel pagamento non determina, sulla base degli atti esaminati, una decadenza dal titolo procedimentale, in quanto il nulla osta prevedeva che il versamento della prima rata avvenisse prima del rilascio del permesso e non risulta che il Comune abbia revocato il nulla osta. L'amministrazione avrebbe pertanto dovuto rilasciare il permesso oppure negarlo con una motivazione riferita a eventuali sopravvenute ragioni ostative. Il Comune è ordinato a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni su istanza del ricorrente. Il Comune è condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e contributo unificato; gli oneri dell'eventuale commissario restano a suo carico.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio-inadempimento per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'ordine giudiziale di adottare un provvedimento espresso, con possibile nomina di un commissario ad acta.
art. 20, comma 6, d.P.R. 380/2001
È richiamato quale base del provvedimento finale comunale di accoglimento della domanda edilizia e del nulla osta al rilascio del permesso di costruire.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
Impone la trasmissione della decisione, una volta passata in giudicato, alla competente Procura regionale della Corte dei conti in relazione all'accertata inerzia amministrativa.
artt. 64 e 65 c.p.a.
Sono richiamati dal ricorrente per chiedere l'acquisizione degli atti amministrativi e istruttori, ma non risultano oggetto di specifica statuizione decisoria.
D.M. 30 maggio 2002
Richiamato per il calcolo dell'eventuale compenso del commissario ad acta.
artt. 49 ss. d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamati per la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per i termini di decadenza entro i quali il commissario deve presentare la nota delle spese.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione ha comunicato l'accoglimento di una domanda edilizia e il nulla osta al rilascio del permesso di costruire subordinandolo al pagamento degli oneri, il successivo pagamento delle somme richieste impone al Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
- Il ritardo nel pagamento degli oneri non determina automaticamente la decadenza dal nulla osta al rilascio del permesso di costruire quando l'atto amministrativo non prevede un termine decadenziale e stabilisce soltanto che il pagamento debba avvenire prima del rilascio del titolo, salvo intervenuta revoca o altre specifiche cause ostative.
- A fronte di un'istanza diretta al rilascio di un titolo edilizio già oggetto di precedente accoglimento procedimentale, l'amministrazione deve alternativamente rilasciare il titolo oppure adottare un diniego espresso e motivato sulle eventuali ragioni ostative sopravvenute; non può mantenere un silenzio indefinito.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a sostituirsi all'amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
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