Cassazione Penale, Sentenza n. 5250/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile e, conseguentemente, la sentenza di merito (conferma della condanna) resta operante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., in considerazione dell'evidente inammissibilità che non esclude colpa (richiamata la giurisprudenza costituzionale, Corte Cost. n.186/2000).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 56 e 624 bis c.p. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché, a seguito della legge 23 giugno 2017 n. 103 (efficacia dal 3.8.2017), è stato soppresso il periodo che consentiva alla parte di proporre il ricorso personalmente; l'art. 613, co. 1, c.p.p. richiede che l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi siano sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, a pena di inammissibilità. Pertanto il ricorso proposto personalmente è stato dichiarato inammissibile per mancanza di legittimazione, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p., con applicazione della procedura semplificata di cui all'art. 610, co. 5 bis, c.p.p.
Norme richiamate
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, co. 63
"Salvo che la parte non vi provveda personalmente," (periodo soppresso con efficacia dal 3.8.2017)
La soppressione elimina la possibilità per l'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione: dal 3.8.2017 il ricorso può essere proposto solo tramite difensore tecnico abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
art. 613, co. 1, c.p.p.
"l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione"
Imposizione formale della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale: la mancanza di tale sottoscrizione determina l'inammissibilità del ricorso.
art. 591, co. 1, lett. a), c.p.p.
Norma che giustifica la declaratoria di inammissibilità per vizio di legittimazione del ricorrente (ricorso proposto da soggetto non legittimato).
art. 610, co. 5 bis, c.p.p.
Procedura semplificata applicabile per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per cassazione introdotta dal medesimo intervento legislativo.
art. 616, c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somme in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità quando ricorra colpa o negligenza.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13.6.2000
Principio richiamato secondo cui l'evidente inammissibilità di un impugnazione non esclude la responsabilità (colpa) del proponente ai fini delle sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Dal 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione in materia penale può essere proposto solo tramite difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione: il deposito personale è inammissibile.
- La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista determina inammissibilità senza esame del merito; la decisione viene emessa con la procedura semplificata prevista dalla legge.
- Il ricorrente inammissibile può essere condannato a pagare le spese processuali e somme alla cassa delle ammende; l'evidente infondatezza o inammissibilità non esime dalla colpa che giustifica la sanzione.
- Prima di proporre ricorso per cassazione occorre verificare l'abilitazione del difensore e i termini processuali: la regolarità formale è condizione di ammissibilità essenziale.
- Se si rischia inammissibilità per difetto di legittimazione, il rimedio è la tempestiva nomina di un difensore abilitato e, ove possibile, il ritiro/integrazione dell'atto entro i termini o la valutazione di impugnazioni alternative nelle sedi concatenabili.
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