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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 4976 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Soggetto contribuente - Notifica ricorso introduttivo - Ente impositore - Avvenuto ricevimento - Avvio procedimento mediazione - Esito negativo - Novanta giorni - Compiuto decorso - Soggetto contribuente - Trenta giorni successivi - Competente Commissione Tributaria - Obbligo deposito - Sussiste - Ricorso introduttivo mediazione - Ricorso introduttivo depositato - Mancata conformità - Inammissibilità ricorso introduttivo - Consegue

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata conformità tra il ricorso notificato all’ente impositore e quello successivamente depositato presso la Commissione Tributaria comporta l’inammissibilità del ricorso introduttivo. Il contribuente, pertanto, non può procedere validamente al giudizio mediante il deposito di un atto diverso da quello utilizzato per la fase di mediazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Dopo la notifica del ricorso all’ente impositore e il decorso dei novanta giorni previsto per la procedura di mediazione, conclusasi negativamente, il contribuente ha depositato il ricorso presso la competente Commissione Tributaria. Tuttavia, l’atto depositato non era conforme, nel contenuto, a quello precedentemente notificato all’ente impositore.

Norme richiamate

  • Art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Disciplina il procedimento di reclamo-mediazione e prevede che, in caso di esito negativo o mancato perfezionamento della mediazione, il contribuente possa procedere al deposito del ricorso dopo il decorso del termine previsto. Il ricorso depositato deve corrispondere a quello notificato all’ente impositore.

  • Art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Impone il deposito del ricorso introduttivo presso la Commissione Tributaria competente e collega al mancato rispetto delle condizioni formali e procedurali la sanzione dell’inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento tributario soggetto a reclamo-mediazione, il ricorso notificato all’ente impositore e quello depositato successivamente presso il giudice tributario devono essere conformi nel contenuto.
  • Il termine di novanta giorni decorre dalla ricezione del ricorso da parte dell’ente impositore; una volta conclusa negativamente la mediazione, il contribuente deve depositare il ricorso entro i successivi trenta giorni.
  • Non è sufficiente depositare un atto relativo alla medesima controversia: deve essere depositata una copia conforme dell’atto notificato nella fase di reclamo-mediazione.
  • La modifica sostanziale del ricorso tra la fase amministrativa e quella giudiziale può determinare l’inammissibilità del ricorso introduttivo.
  • Per evitare rischi processuali, occorre conservare prova della notifica e della ricezione da parte dell’ente, calcolare correttamente i termini e depositare lo stesso atto, completo dei relativi allegati e contenuti essenziali.

Testo integrale

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