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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17940/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato con ricorso ex art. 395 n.4 c.p.c. l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2154/2022, deducendo errore di fatto e vizio revocatorio per "omessa e/o errata percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio". In particolare ha sostenuto che la Corte d'appello non aveva valutato o aveva illegittimamente dichiarato inammissibile parti rilevanti dell'atto di appello (mancata indicazione del contenuto dell'appello), nonché che la decisione avrebbe travisato la prova e il riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) e l'applicazione dell'art. 2051 c.c., configurando così un errore di fatto rilevante ai fini della revocazione. Chiedeva che fosse rilevato che l'appello dei Ministeri non aveva impugnato la ricostruzione fattuale di primo grado, con conseguente passaggio in cosa giudicata delle parti non impugnate.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi identici (n. 20612/2022 e n. 20660/2022) e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte dalla ricorrente consistessero in una valutazione di diritto/di merito (verifica di specificità del motivo d'appello e rinnovata valutazione del fatto) non sindacabile con il mezzo invocato: l'accertamento di inammissibilità per carenza di specificità (ex art. 366, comma 1, n.6 c.p.c.) e le verifiche sul merito probatorio sono valutazioni giuridiche o di fatto riservate al giudice di merito e non riconducibili a un errore di fatto revocatorio. In sostanza i motivi erano diretti a ottenere un nuovo esame del fatto (quarto grado), il che è inammissibile in cassazione. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata a rifondere le spese processuali (liquidate in totale in € 1.500 oltre spese prenotate a debito). La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.p.r. 115/2012.

Norme richiamate

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    La ricorrente invoca il vizio ex art. 395 n.4 c.p.c. come errore di fatto. La Corte segnala che tale rimedio è inammissibile quando la censura verta su valutazioni giuridiche o su questioni di merito che configurano una richiesta di nuovo esame dei fatti; l'art. 395 n.4 non autorizza un quarto grado di giudizio per rivedere valutazioni probatorie o giuridiche.

  • art. 366, primo comma, n.6 c.p.c.

    indicato lo specifico contenuto

    La Corte ha applicato la regola secondo cui il ricorrente deve indicare lo specifico contenuto dell'atto impugnato (qui: l'appello) nella misura necessaria ad evidenziare il difetto di specificità; la mancata indicazione di tale contenuto rende il motivo inammissibile.

  • art. 2051 c.c.

    L'azione ex art. 2051 c.c. (responsabilità del custode) e la valutazione della causalità e delle cautele della danneggiata sono questioni di merito e riservate al giudice di merito; la Corte ha ritenuto che le critiche relative all'applicazione di tale norma erano in realtà una richiesta di riesame del fatto e quindi inammissibili in cassazione/revocazione.

  • art. 2697 c.c.

    Le contestazioni sul riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.) sono state ritenute, nella loro sostanza, valutazioni probatorie di merito non sindacabili con il rimedio invocato; la Corte ha osservato che lamenti di mera rivalutazione delle circostanze probatorie non possono fondare la revocazione ex art. 395 n.4.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle condizioni climatiche e della prova delle cautele adottate dalla danneggiata: la verifica di tali circostanze è accertamento di fatto di competenza del giudice di merito.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nella discussione sul punto relativo all'onere della prova e alla responsabilità; la Corte ha ritenuto che le doglianze prospettate implichino una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita con la doglianza formulata.

  • art. 1575, art. 1576, art. 1609 c.c.

    Norme richiamate dall'appello di merito (sulle qualificazioni contrattuali e relative responsabilità) la cui interpretazione concreta è ricaduta nella sfera di merito e non è stata ritenuta oggetto utilizzabile per la revocazione in cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte osserva implicitamente che le censure effettivamente proposte appaiono riconducibili al paradigma dell'art. 360 (motivi di cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione) e quindi non qualificabili come errore di fatto ai sensi dell'art. 395 n.4.

  • S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315

    Citata come principio di riferimento per la decisione, utilizzata per motivare l'applicazione delle regole procedurali e sul contributo unificato.

  • d.p.r. 115/2012 art. 13, commi 1 bis e 1 quater

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, secondo le previsioni del decreto.

Massime di principio

  • Per la Cassazione è essenziale che il ricorrente indichi con precisione il contenuto dell'atto di impugnazione (art. 366 c.p.c. n.6): la genericità comporta l'inammissibilità del motivo.
  • Il rimedio previsto dall'art. 395 n.4 c.p.c. (errore di fatto/azione revocatoria) non può essere usato per ottenere un nuovo esame di valutazioni giuridiche o di fatto proprie del giudice di merito; le contestazioni che mirano a una rivalutazione probatoria sono inammissibili.
  • Le doglianze sul riparto dell'onere della prova e sulla valutazione delle cautele/colpa della vittima sono, di regola, valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo casi estremi e specificatamente delimitati.
  • Se più ricorsi identici vengono depositati per errore, i fascicoli vengono riuniti; il difensore dovrebbe controllare duplicazioni per evitare oneri procedurali inutili.
  • Quando si contesta in cassazione l'inammissibilità di un motivo d'appello per carenza di specificità, è necessario riportare nel ricorso il contenuto dell'atto d'appello nella misura minima necessaria a dimostrare l'asserita specificità o il suo difetto.
  • Le sanzioni processuali per ricorsi inammissibili includono la condanna alle spese e l'eventuale obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi del d.p.r. 115/2012.

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